(Giulia Scosta) Il diritto di edificabilità ove il P.U.C. consenta interventi di nuova edificazione mediante titolo abilitativo diretto e l’illegittimità invocata dagli appellanti della sentenza Tar Campania 3266/2024, confermativa del diniego al permesso di costruire. Sono questi in linea generale i temi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1705/2026.
Le censure sono molteplici, in particolare destano interesse l’invocata violazione dell’obbligo di astensione degli amministratori di cui all’articolo 78 Tuel e degli articoli 10- bis e 21- octies della legge 241/90 in correlazione all’esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione.
L’obbligo di astensione degli amministratori dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, integra l’ipotesi residuale di conflitto di interessi apparente, ovvero quella circostanza nella quale dall’esterno, si abbia la percezione di un conflitto che appaia sussistere a prescindere dal fatto che gli interessi personali possano anche essere coincidenti con quelli pubblici.
Il Consiglio di Stato evidenzia che ai fini dell’astensione degli amministratori locali “occorre vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che si va a discutere e votare e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta”.
Ancora che l’obbligo di allontanamento “sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la PA”.
Ciò che è mancata è dunque la prova del concreto vantaggio che l’atto in questione avrebbe comportato in favore degli amministratori che si sarebbero dovuti astenere.
L’altro tema è l’applicazione dell’articolo 10-bis ai provvedimenti adottati in autotutela dall’amministrazione. In primis vi è l’elemento letterale.
Il preavviso di rigetto trova infatti applicazione nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione di un provvedimento negativo. In questo caso, il provvedimento in questione – la delibera della giunta comunale – era già stata adottata, ed in relazione ad essa l’amministrazione, avendo constatato violazione di legge, ha esercitato l’annullamento d’ufficio.
Vi è poi la ratio dell’istituto partecipativo. Il preavviso di rigetto svolge una funzione di garanzia attuativa del principio unionale del giusto processo, funzione che è stata ulteriormente rafforzata nell’ambito della tutela giurisdizionale con il limite posto al riesercizio del potere amministrativo.
In questo caso, il riesame ha riguardato sinteticamente il ricorrere dei presupposti per il rilascio del permesso a costruire, trattandosi dunque dell’esercizio di un’autotutela decisoria di carattere necessario.
Sebbene, infatti, l’autotutela sia una facoltà dell’amministrazione, diventa un obbligo laddove sia volta all’eliminazione di un atto viziato. Il carattere vincolato di siffatta attività diventa così incompatibile con uno strumento di partecipazione, come quello previsto dall’articolo 10-bis.