Giurisprudenza ormai consolidata dice di no, ritenendo sufficiente il voto espresso in termini numerici, ma se l’amministrazione si è autovincolata in tal senso negli atti di gara, prevedendo una motivazione di accompagnamento al punteggio, allora la risposta diventa affermativa. Così afferma il TAR Lazio con la pronuncia n. 6411/2026, con cui affronta il tema del bilanciamento tra la discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice e l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, specialmente in presenza di autovincoli procedurali. Il caso trae origine dal ricorso proposto da un candidato al concorso per l’avvocatura dell’INAIL, escluso dalla prova orale nonostante il conseguimento di una valutazione numerica pari a . Tale punteggio, pur rappresentando il limite della sufficienza tecnica per i singoli elaborati, risultava inferiore alla soglia di sbarramento di fissata dalla lex specialis per l’accesso alla fase successiva della selezione. La difesa dell’amministrazione resistente sosteneva la legittimità dell’operato della commissione sulla scorta di un autovincolo che imponeva una motivazione discorsiva e analitica solo in caso di attribuzione di un voto numerico inferiore a , ritenendo che per la fascia di punteggio superiore la mera indicazione numerica assolvesse l’onere motivazionale.
Il TAR, ribaltando tale prospettazione, ha evidenziato come l’interpretazione restrittiva dell’obbligo motivazionale proposta dall’amministrazione generi un’irragionevole zona d’ombra valutativa. Nello specifico, i magistrati hanno rilevato che la fascia di valutazione compresa tra e produce il medesimo effetto espulsivo dei voti palesemente insufficienti, precludendo al candidato la prosecuzione dell’iter concorsuale. Sotto il profilo del diritto alla trasparenza e alla tutela giurisdizionale, risulterebbe dunque illogico e potenzialmente elusivo esentare la Commissione da una motivazione generica proprio in quel segmento di punteggio dove l’idoneità viene negata pur in presenza di una sufficienza formale.
La sentenza sottolinea che tale carenza non solo si pone in contrasto con le regole generali di trasparenza dell’azione amministrativa, ma rischia di trasformarsi in un escamotage semplificativo per sottrarre al sindacato di legittimità le ragioni effettive di una mancata ammissione.