Si, lo conferma l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7982 del 31 marzo 2026, secondo cui la diffusione di contenuti offensivi o volti a eludere prescrizioni organizzative all’interno di una chat di messaggistica, ancorché formalmente privata, integra una condotta disciplinarmente rilevante qualora la pluralità dei destinatari e la natura del contenuto rendano prevedibile la propagazione del danno. Il forte pregiudizio, anche solo potenziale, agli interessi datoriali e al vincolo fiduciario, secondo i giudici di legittimità giustifica la legittimità della sanzione espulsiva.

La vicenda parte dalle censure mosse avverso la condotta di una lavoratrice con funzioni direttive che, avvalendosi di una piattaforma di messaggistica istantanea “Whatsapp”, aveva veicolato espressioni ingiuriose verso l’amministrazione e indicazioni operative finalizzate a bypassare i protocolli di sicurezza sanitaria in materia di green pass durante il periodo Covid. La Suprema Corte, superando definitivamente la tesi dell’immunità disciplinare basata sulla presunta natura privata dello strumento tecnologico, sposta il fulcro dell’analisi sulla dimensione oggettiva e funzionale della comunicazione. Il dato dirimente non è il mezzo tecnico utilizzato, bensì la riconfigurazione della terzietà del destinatario: la presenza di un gruppo plurimo di partecipanti trasforma la dichiarazione in un atto comunicativo idoneo a produrre effetti esterni stabili, rompendo il nesso di riservatezza individuale.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la decisione qualifica la condotta come plurioffensiva, ravvisando una simultanea lesione dell’immagine datoriale e una violazione degli obblighi di fedeltà e riservatezza. Assume particolare rilievo la posizione apicale della dipendente, il cui ruolo direttivo aggrava il disvalore del comportamento, richiedendo un grado superiore di diligenza nella gestione delle informazioni interne. La Corte introduce altresì il parametro della prevedibilità della circolazione del messaggio: l’autore di una comunicazione, in un ambiente digitale così permeabile, è responsabile non solo dell’invio immediato, ma anche della diffusione del messaggio. Ne consegue che la potenziale lesività degli interessi organizzativi non viene neutralizzata dal carattere originariamente chiuso della chat.

Il giudizio di proporzionalità della sanzione viene così ancorato alla capacità della condotta di determinare un forte pregiudizio, criterio che la Cassazione individua come spartiacque tra sanzione conservativa ed espulsiva. In questo contesto, il riferimento alle procedure di emergenza sanitaria non è un elemento di mero contorno, bensì il parametro di valutazione della gravità della violazione rispetto ai fini istituzionali dell’ente. L’ordinanza delinea dunque una responsabilità per esposizione comunicativa che impone ai professionisti e agli operatori della Pubblica Amministrazione comportamenti marcatamente diligenti, confermando che la sfera digitale è ormai parte integrante del perimetro lavorativo e che il vincolo fiduciario deve resistere anche nelle interazioni intermediate dalle app di messaggistica simultanea.