La decadenza dall’impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957 presuppone l’accertamento di una falsità documentale o di un’invalidità insanabile immediatamente rilevabile, non consentendo all’amministrazione datrice di lavoro di procedere autonomamente alla disapplicazione di titoli accademici o di servizio emessi da altri soggetti pubblici e mai annullati in autotutela o in sede giurisdizionale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 02547/2026, ha messo la parola fine ad una complessa controversia riguardante la legittimità del provvedimento di decadenza di un dirigente della Polizia Municipale, adottato da un comune della provincia di Napoli sul presupposto che i titoli di studio e di servizio prodotti per l’assunzione fossero viziati da invalidità insanabile. La pronuncia chiarisce anzitutto la natura giuridica della decadenza ex art. 127 del D.P.R. n. 3/1957, definendola come un atto vincolato e non come una forma di autotutela discrezionale. Tale istituto mira a sanzionare la mancanza genetica dei requisiti d’accesso, ma il potere accertativo dell’amministrazione non è illimitato. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti stabilito che l’ente datore di lavoro può rilevare vizi invalidanti solo qualora questi emergano direttamente dall’esame documentale o attraverso semplici richieste di informazioni ai soggetti emittenti, senza poter sconfinare in un sindacato sostitutivo di competenze di altri enti.

Nel caso di specie, il comune aveva contestato la validità di una laurea triennale conseguita presso un’università privata in un periodo in cui, secondo la prospettazione dell’ente, l’istituto non avrebbe avuto il potere di rilasciare titoli equipollenti, travolgendo per illegittimità derivata i successivi titoli magistrali e gli incarichi dirigenziali maturati. Il Consiglio di Stato ha rigettato tale impostazione, osservando che l’amministrazione non può autonomamente annullare o ignorare l’efficacia di titoli accademici rilasciati da università statali o legalmente riconosciute, né può reinterpretare contratti di lavoro precedenti intercorsi con altre amministrazioni se tali atti non sono stati preventivamente rimossi dall’ordinamento nelle sedi competenti. Accettare la tesi del comune appellante significherebbe consentire una disapplicazione generalizzata di provvedimenti amministrativi definitivi, violando il principio di certezza del diritto e superando i limiti rigorosi posti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 in materia di autotutela. In conclusione, se l’invalidità non è manifesta e richiede accertamenti complessi sulla natura giuridica degli atti o sulla legittimità di provvedimenti di terzi, l’amministrazione non può attivare la decadenza, residuando solo il potere di sollecitare l’annullamento d’ufficio da parte delle autorità che hanno rilasciato i titoli contestati.