No, non lo è, almeno non più in termini assoluti, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026, in risoluzione di una controversia che vedeva un dipendente opposto ad un comune pugliese per il riconoscimento economico di quasi 400 buoni pasto.
L’istituzione del servizio mensa o l’attribuzione dei buoni pasto sostitutivi, ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 per il comparto Regioni e Autonomie Locali, non configura un diritto soggettivo perfetto in capo al dipendente, bensì una facoltà discrezionale dell’ente, subordinata all’assetto organizzativo, al previo confronto sindacale e alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

Il fulcro della decisione risiede nell’esegesi letterale e logico-sistematica delle clausole della contrattazione collettiva, in particolare dell’art. 45 del CCNL del 14 settembre 2000. La Corte ha rigettato la tesi del ricorrente, secondo cui l’amministrazione avrebbe l’obbligo ineludibile di erogare il beneficio, residuando in capo all’ente la sola scelta discrezionale tra l’istituzione della mensa fisica o la consegna del ticket sostitutivo. Al contrario, i giudici di legittimità hanno evidenziato come l’utilizzo del verbo servile “possono”, riferito all’istituzione del servizio, indichi inequivocabilmente una potestà decisionale condizionata e non un obbligo vincolato.

Tale facoltà è strutturalmente legata a un duplice presupposto: la compatibilità con l’assetto organizzativo dell’ente e, soprattutto, la disponibilità delle risorse finanziarie. La previsione di tali limiti, secondo la Corte, non determina il riconoscimento al lavoratore di un diritto incondizionato. Pertanto, la clausola di compatibilità economica agisce come condizione sospensiva sull’insorgenza stessa dell’obbligazione datoriale. La sentenza segna una netta discontinuità rispetto al regime antecedente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, dove il D.P.R. n. 347 del 1983 imponeva agli enti un  impegno alla realizzazione del servizio. La normativa attuale riflette invece un necessario bilanciamento tra la tutela del benessere del lavoratore e le rigorose esigenze di stabilità dei conti pubblici.

Questa pronuncia consolida un quadro di certezza del diritto per le Pubbliche Amministrazioni, confermando che il buono pasto rimane uno strumento di flessibilità organizzativa e non un elemento automatico o fisso della retribuzione.