L’ordinanza n. 7/2026 della Seconda Sezione centrale d’appello segna un passaggio cruciale nel contenzioso sull’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. Le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/QM/2025, avevano fissato un principio netto: l’obbligo di riversamento dei compensi percepiti riguarda soltanto le incompatibilità relative, cioè gli incarichi astrattamente autorizzabili ma svolti senza previa autorizzazione; nelle incompatibilità assolute, invece, resta esperibile la normale azione di responsabilità per le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva. La decisione muoveva dalla distinzione tra “obbligo” di chiedere l’autorizzazione e “dovere” sostanziale di esclusività, escludendo automatismi risarcitori e danni in re ipsa. In questa chiave, il mancato riversamento è danno da mancata entrata solo quando l’incarico avrebbe potuto essere assentito, ma non lo è stato; se l’attività è radicalmente vietata, il danno va provato nelle sue concrete manifestazioni, potendo assumere la forma del differenziale retributivo, della perdita di produttività o dell’indennità di esclusiva. Proprio qui, però, il contrasto si è riaperto: la stessa sentenza n. 1/2025 richiama il precedente n. 26/2019/QM/PROC, che aveva letto la formula legislativa come riferibile anche a incarichi “non autorizzati o non autorizzabili”, mentre la giurisprudenza successiva si è nuovamente divisa. L’ordinanza del 19 marzo 2026 prende atto di questa frattura e, ai sensi dell’art. 117 c.g.c., rimette di nuovo la questione alle Sezioni riunite. Il nodo, in realtà, non è solo quantitativo: riguarda il modello di tutela dell’esclusività del pubblico impiego e il rapporto tra fattispecie tipica di danno erariale e clausola generale della responsabilità amministrativa.

Nicola Pepe