La risposta al quesito la fornisce il TAR Lazio con la sentenza n. 5380/2026, che offre un chiarimento sulla disciplina dei termini decadenziali nelle procedure di affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023.
La controversia nasce dal ricorso di un operatore economico escluso da una manifestazione di interesse per servizi di cloud computing, il quale contestava la violazione del principio di rotazione e la carenza di motivazione nell’affidamento disposto in favore del contraente uscente. Il punto nodale della decisione risiede nell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla stazione appaltante, fondata sulla tardività della notifica rispetto alla pubblicazione della decisione di contrarre.
Il Collegio di prime cure chiarisce preliminarmente che negli affidamenti diretti la decisione di contrarre non costituisce un mero atto di avvio procedimentale, bensì si configurando come un provvedimento conclusivo immediatamente lesivo e, per l’effetto, direttamente impugnabile. Sul piano processuale, i magistrati evidenziano l’inapplicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 90 del d.lgs. 36/2023, richiamati dall’art. 120, comma 2 c.p.a., in ragione del fatto che tali norme presuppongono l’espletamento di una gara in senso proprio, con formazione di graduatoria, tutti elementi strutturalmente assenti nell’affidamento diretto, anche nell’ipotesi in cui sia preceduto da una indagine di mercato. Da siffatta inapplicabilità discende l’operabilità della regola generale di cui all’art. 41, comma 2 c.p.a., che àncora il termine di impugnazione alla comunicazione, notificazione o piena conoscenza, ovvero alla scadenza del termine di pubblicazione ove prevista dalla legge.
In questo solco, la sentenza in esame richiama l’art. 50, comma 9 del d.lgs. 36/2023, che impone, per tali affidamenti, la pubblicazione dei risultati sulla Banca Dati Nazionale ANAC e sul profilo del committente, ex art. 85 del Codice. Tale regime pubblicitario integra la conoscenza legale necessaria a far decorrere il termine di trenta giorni, rendendo oltretutto esigibile in capo all’operatore professionale un onere di diligenza nella consultazione periodica dell’albo online.