La sentenza n. 325/2026 del TAR Puglia chiarisce che il possesso dei requisiti di qualificazione speciale deve essere parametrato al valore globale stimato dell’affidamento, comprensivo di ogni forma di opzione o rinnovo prevista dalla lex specialis, e non al mero importo a base di gara o al prezzo offerto in sede di aggiudicazione, al fine di garantire l’adeguatezza dell’operatore rispetto all’entità complessiva e vincolante delle prestazioni contrattuali.
La decisione trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una procedura per l’affidamento di lavori di manutenzione stradale, disposta in quanto la qualificazione SOA posseduta risultava insufficiente a coprire il valore complessivo dell’appalto, una volta computata l’opzione del cosiddetto quinto d’obbligo. Il ricorrente sosteneva che la distinzione tra importo a base di gara e valore stimato rilevasse esclusivamente ai fini del superamento delle soglie comunitarie. Il Collegio ha rigettato tale impostazione, fondando la propria decisione sull’interpretazione combinata degli articoli 14 e 100 del d.lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi dell’art. 14, il calcolo del valore stimato deve includere qualsiasi forma di opzione o rinnovo esplicitamente stabilita nei documenti di gara; tale valore non è un mero indicatore procedurale, ma costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Ne consegue che solo l’ammontare complessivo della procedura, e non già l’importo a base d’asta o il ribasso offerto, rappresenta la misura dell’impegno richiesto all’appaltatore. Questa conclusione è strettamente connessa alla natura stessa delle clausole opzionali che, lungi dall’essere elementi virtuali o eventuali, concorrono a definire l’oggetto del contratto sin dal momento della sua genesi, configurando obblighi certi e giuridicamente vincolanti per l’offerente. Una lettura difforme violerebbe il principio di proporzionalità sancito dall’art. 100, comma 2, del Codice. Se la stazione appaltante ancorasse la qualificazione al solo importo base, si priverebbe della necessaria garanzia circa la capacità dell’impresa di far fronte all’effettiva entità della prestazione affidabile, minando la serietà dell’offerta e la stabilità dell’esecuzione contrattuale. La pronuncia ribadisce dunque che l’adeguatezza del concorrente deve essere speculare alla dimensione massima potenziale del contratto, assicurando che l’operatore sia strutturalmente idoneo ad assolvere tutte le obbligazioni dedotte in convenzione, incluse le estensioni previste dalla lex specialis.