La disciplina delle date di accensione degli impianti di riscaldamento in Italia è ancora oggi fondata sul D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (A–F) in base ai “gradi-giorno” e stabilisce, per ciascuna, periodi e limiti orari di esercizio.

Il sistema è differenziato in funzione del clima: si va da restrizioni più rigide nelle zone temperate fino all’assenza di limiti nelle aree più fredde (zona F).

In origine, l’art. 10 del D.P.R. 412/1993 riconosceva ai sindaci un ampio potere derogatorio, consentendo di estendere periodi e orari di accensione in presenza di comprovate esigenze climatiche, con Delibera di Giunta.

Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 12 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che ha riorganizzato la materia in un’ottica di efficienza energetica. Tuttavia, il potere dei Comuni non è venuto meno: esso è stato sostanzialmente trasfuso nella nuova disciplina.

In particolare, l’art. 4 del D.P.R. 74/2013 consente l’attivazione degli impianti anche al di fuori dei periodi ordinari, purché ricorrano condizioni climatiche che lo giustifichino e nel rispetto di limiti temporali ridotti.

La concreta attuazione di tale facoltà avviene tramite ordinanza sindacale, che costituisce un atto amministrativo ordinario – e non contingibile e urgente – fondato su una previsione normativa specifica e sulle attribuzioni del Sindaco.

Ne deriva un sistema equilibrato, in cui la disciplina nazionale garantisce uniformità, mentre il potere di ordinanza consente ai Comuni di adattare l’esercizio degli impianti alle effettive condizioni climatiche locali.