Ha fatto scalpore (giustamente) la sentenza della Sezione sesta del Consiglio di Stato 2192/2023 con la quale, nell’affermare l’operatività immediata della direttiva europea (self executing) che vieta il rinnovo automatico delle concessioni demaniali, accoglie il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e rigetta la decisione del TAR Lecce.

Ma soprattutto, quella decisione, pervenuta all’indomani di una presunta mediazione operata dal cosiddetto “Milleproroghe” assume un significato di particolare rilievo, poiché, nella sostanza, ne annulla gli effetti.

In particolare gli aspetti di rilievo risiedono in due importanti affermazioni:

a) l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate

b) il dovere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva, riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto i giudici quanto la pubblica amministrazione.

Da ciò discende che eventuali disposizioni legislative nazionali, laddove siano in contrasto con la direttiva europea, non debbono essere prese in considerazione e che la “disapplicazione” compete, non ai giudici in sede di contenzioso, ma agli stessi uffici amministrativi che sono così tenuti ad adottare decisioni “difficili” e persino “non gradite”.

Peraltro, nel caso di specie, l’indicazione di rinnovare le concessioni era stato oggetto di un atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale