(sf) (Corte dei Conti sezione giurisdizionale Umbra 66/2020) A seguito di una denuncia si rileva che un Comune aveva subito un danno erariale, da mancata entrata di proventi per violazioni al codice della strada di cui al d. lgs. n. 285/1992. Dagli accertamenti conseguenti risulta che nel corso dell’anno 2018, non erano stati compilati numerosi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con conseguente inesigibilità delle relative sanzioni, per un importo complessivo di € 26.480,00, e che erano in corso verifiche sull’accaduto. Ad avviso della Procura risulterebbe evidente l’antigiuridicità della condotta di un operatore locale che ometteva i doverosi adempimenti nell’ambito della gestione amministrativa di competenza delle violazioni al Codice della Strada. Infatti, dalla documentazione acquisita, risulterebbe che lo stesso non abbia lavorato n. 70 verbali (n. 29 ex art 126 bis, n. 8 ex art. 180.8 e n. 33 ex art. 80.14 del d. lgs. n. 285/1992) omettendone la notifica e, conseguentemente, determinando l’estinzione del correlato diritto di credito in capo all’Ente ed inoltre trascurando la gestione dei verbali la cui notifica non era andata a buon fine. Parimenti antigiuridica sarebbe la condotta del Comandante che, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, avrebbe omesso di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale, come testimoniato dagli scambi di mail riportati. La condotta delle convenute risulterebbe connotata da colpa grave, in quanto il primo avrebbe soltanto segnalato in modo vago e non puntualmente illustrato al Comandante una serie di criticità gestionali, limitandosi ad osservare carichi di lavoro presuntivamente eccessivi, e quest’ultimo non avrebbe adottato alcun intervento sostanziale volto a superare i gravi inconvenienti gestionali nel settore. Pertanto, a giudizio della Procura, non sussisterebbe nessun dubbio sul nesso causale tra la condotta dei convenuti e l’evento dannoso. A giudizio del collegio appare evidente come i rimedi adottati dal vertice dell’Amministrazione preposta alla lavorazione dei ruoli da contravvenzione fossero assolutamente inappropriati e insufficienti per ottenere un buon livello di recupero della somme, nonostante le lamentele formulate dal dipendente, con le quali si denunciavano gravi carenze e disfunzioni del settore, evidenziando in particolare l’approssimarsi delle scadenze con specifico riferimento alle sanzioni per violazione del Codice della Strada. Dallo scambio di corrispondenza in atti appare evidente come la situazione all’interno dei servizi di P.M. cui era demandata la lavorazione dei verbali di contravvenzione fosse caratterizzata da totale inadeguatezza organizzativa, di cui non può non rispondere il Comandante del Settore. In comandante, infatti, – come da C.C.N.L., art. 57, comma 3, lett i – aveva, quale preciso dovere, il vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato. La responsabilità contestatagli si sostanzia nella mancata predisposizione e realizzazione di iniziative deputate a ottimizzare il raggiungimento dei risultati prefissati, e cioè la tempestiva lavorazione delle pratiche afferenti le violazioni del C.d.S. ed il conseguente incasso delle sanzioni rilevate e comminate. Lo svolgersi dei fatti, le (mancate) iniziative e soprattutto i risultati conseguiti evidenziano una condotta censurabile del Comandante la quale, con la sua inerzia, ha determinato un contesto di grave inefficienza e ritardo nelle procedure volte alla riscossione delle contravvenzioni. L’inadeguatezza dei rimedi approntati e la piena consapevolezza della condizione di arretrato in cui si trovava il Settore risultano rilevanti, ai fini della configurazione di una ipotesi di responsabilità per colpa grave: al riguardo, assumono, altresì, rilievo la duratura permanenza in carica, il ritardo nel dare riscontro alle richieste del personale subordinato, le insufficienti soluzioni approntate ed, infine, l’assenza di interventi sostanziali volti a compulsare efficacemente l’attività amministrativa e lo stesso dipendente subordinato. Censurabile, seppur in misura ridotta, appare anche la condotta del dipendente, da correlarsi alla posizione assunta all’interno dell’ufficio. Risulta agli atti che questi ha svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli; la sua partecipazione all’organizzazione del lavoro risulta evidente dalla documentazione in atti e determina la sua sostanziale compartecipazione – ai fini della responsabilità contestagli dall’Inquirente – ai risultati negativi inerenti la lavorazione delle pratiche di violazione del C.d.S. – e relativi mancati introiti. Anch’esso, quindi, deve essere ritenuto responsabile della situazione creatasi in tema di proventi contravvenzionali per aver contribuito concausalmente, con la propria condotta omissiva, gravemente colposa, al prodursi dell’evento dannoso. Quanto alla ripartizione del danno, rileva il Collegio che – per motivi di giustizia sostanziale – nella stessa vada tenuto in debito conto l’apporto concausale del Vice capo Settore e del Segretario Comunale all’epoca dei fatti (per quanto non raggiunti dall’iniziativa dell’Inquirente), entrambi destinatari delle missive con cui l’operatore di polizia locale lamentava l’oggettiva difficoltà organizzativa: il loro operato risulta invero caratterizzato dalla stessa inattività del Comandante. La mancata attivazione da parte dei predetti soggetti di concrete e fattive iniziative volte a scongiurare il pericolo, concretamente rappresentato dall’operatore, di imminente danno all’Amministrazione comunale rileva, ad avviso del Collegio, nella misura percentuale del 50% sull’intero danno. I giudici, pertanto, nella ripartizione interna tra i convenuti attribuiscono al Comandante il 35% del danno e al dipendente, attesa la sua posizione di mero esecutore di ordini altrui, e l’attivazione di tentativi volti ad evidenziare ai vertici il rischio di danno, la misura del 15%. Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Corte dei Conti: la regola del turn over è soggetta alla sostenibilità finanziaria C. Cassazione. L’incarico di patrocinio legale si perfeziona con il contratto, non con la deliberazione di costituzione in giudizio