(Viviana Fugazzotto) Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5292 del 28/08/2020 ha accolto l’appello proposto avverso la decisione del TAR Calabria – Catanzaro (n. 1437/2020) che ha respinto il ricorso con cui era stata avanzata la domanda di annullamento della ricusazione della lista dei candidati per il Consiglio Comunale di un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. La ricusazione della lista è stata deliberata dalla sottocommissione elettorale circondariale competente, in ragione del fatto che 7 sottoscrittori della lista (su un totale di n. 26 sottoscrittori) sono anche candidati nella medesima lista, cosicché la loro sottoscrizione è stata ritenuta invalida e, conseguentemente, non è stato raggiunto il limite minimo di sottoscrizioni fissato dalla legge. Il Collegio investito della vicenda ha affermato che non si ritiene sussistente nell’ordinamento giuridico un principio generale di necessaria alterità tra i sottoscrittori della lista ed i candidati della stessa, con conseguente divieto per i candidati di farsi essi stessi sottoscrittori della lista (diversamente si veda Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2014, n. 4993). A fondamento della decisione vi è la considerazione che nella materia elettorale occorre utilizzare un canone interpretativo di tipo testuale in quanto le limitazioni dell’elettorato passivo devono intendersi in senso tassativo. Dalla lettura delle norme che regolano la presentazione delle liste emerge che sia l’art. 28 del d.P.R. n. 570/1960 (in parte abrogato), sia l’art. 3 della l. n. 81/1993 (che lo ha sostituito) prevedono, quale qualità soggettiva che deve essere posseduta dal sottoscrittore della lista elettorale, esclusivamente quella di “elettore”, senza ulteriori specificazioni. In conclusione, l’interpretazione letterale della normativa nazionale contrasta con l’enucleazione del riferito principio di necessaria alterità soggettiva tra sottoscrittori della lista elettorale e candidati della medesima, dovendosi soltanto verificare che i sottoscrittori della lista siano elettori del Comune e non anche che gli stessi non siano candidati nella medesima lista. (testo del provvedimento) Share on FacebookTweetFollow usSave