(di Antonio Forte)
L’omessa comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013 configura un illecito sanzionabile dall’ANAC anche dopo la cessazione del mandato politico, permanendo il dovere di trasparenza e la potestà punitiva per i tre anni successivi alla fine dell’incarico.
La Delibera n. 304 del 14 luglio 2026 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione definisce un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un ex consigliere di un comune pugliese per la violazione degli obblighi di trasparenza patrimoniale stabiliti dall’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’istruttoria ha accertato l’omessa trasmissione e la mancata pubblicazione della dichiarazione dei redditi e della scheda patrimoniale relative all’annualità 2019, riferite all’anno fiscale 2018.
Nell’esercizio della potestà sanzionatoria di cui all’articolo 47, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 33/2013, l’ANAC ha quantificato la sanzione in 1.000,00 euro complessivi, applicando il criterio proporzionale di 500,00 euro per ciascuno dei due documenti non consegnati. Nella determinazione della misura punitiva si è tenuto conto dei parametri dell’articolo 11 della legge n. 689/1981.
Il provvedimento ribadisce un principio importante e da non sottovalutare: l’ultrattività degli obblighi di trasparenza. Nell’atto si dà ampia evidenza di come il dovere di rendicontazione patrimoniale e reddituale persista anche oltre la cessazione della carica pubblica, segnatamente per i tre anni successivi.
L’inadempimento protratto determina la pubblicazione del nominativo dell’amministratore sanzionato nell’elenco istituzionale dell’Autorità e l’eventuale riscossione coattiva del debito a mezzo ruolo.