(di Antonio Forte)

L’operatore economico estraneo alla trattativa diretta sul MePA non vanta un interesse qualificato ex art. 22 L. n. 241/1990 per accedere ai dati riservati dell’affidatario. Opera tuttavia l’accesso civico generalizzato ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 sugli atti della procedura e dell’esecuzione, mediante ostensione parziale con oscuramento dei segreti tecnici e commerciali.

La sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Prima, 7 settembre 2026, n. 01773, delimita i confini dell’accessibilità agli atti negli affidamenti diretti svolti mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La vicenda origina dal ricorso contro il silenzio-rigetto opposto da un Comune all’istanza di un operatore del settore, intenzionato a ottenere la documentazione integrale relativa all’affidamento del servizio di aggiornamento del Piano di Protezione Civile, assegnato a uno studio tecnico. Il Giudice amministrativo stabilisce che la trattativa diretta con unico operatore costituisce una modalità di affidamento diretto priva di dinamica concorsuale; pertanto, l’impresa non invitata non assume la qualifica di concorrente e non possiede l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 per accedere alle informazioni riservate o all’offerta dell’affidatario. La pronuncia del T.A.R. Veneto riconosce tuttavia la piena operatività dell’accesso civico generalizzato ex articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il valore della trasparenza e il controllo sociale sull’uso delle risorse pubbliche consentono all’istante di accedere agli atti della procedura MePA, alle autocertificazioni sui requisiti di ordine generale ex articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023, al codice CPV, all’offerta presentata, alla corrispondenza negoziale e alla documentazione sulle pregresse esperienze analoghe. Tale ostensione deve coordinarsi con le eccezioni di cui all’articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, imponendo all’Amministrazione di procedere con l’accesso parziale e l’oscuramento dei segreti tecnici o commerciali e dei dati personali non pertinenti. L’Amministrazione non può eludere l’obbligo di riscontro adducendo la reperibilità dei dati sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, dovendo quantomeno indicare all’istante il link per la consultazione.

SENTENZA_01773-2026T_TAR_VENETO