(di Antonio Forte)
Non è consentito ad un ente locale investire la propria liquidità temporaneamente disponibile mediante l’acquisto di titoli del debito pubblico. La gestione attiva della cassa si pone infatti in diretto contrasto con le finalità del sistema di tesoreria unica della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, orientato al coordinamento della finanza pubblica e alla riduzione del fabbisogno statale per contenere il ricorso all’indebitamento.
Con la deliberazione n. 105/2026/SRCPIE/PAR del 7 agosto 2026, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte ha chiarito i confini contabili relativi alle facoltà di impiego delle disponibilità giacenti sul conto di tesoreria. L’istanza, formulata da un comune, intendeva verificare la possibilità di investire temporaneamente la liquidità in eccesso in titoli del debito pubblico al fine di conseguire maggiori rendimenti finanziari. Superato positivamente il vaglio di ammissibilità soggettiva e oggettiva in quanto materia afferente al rispetto degli equilibri di bilancio e ai principi di sana gestione finanziaria di cui all’articolo 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, i magistrati contabili si sono concentrati sull’inquadramento della tesoreria degli enti territoriali. La Sezione ripercorre il quadro evolutivo ricordando la disciplina della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, l’introduzione della tesoreria mista ex D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e le successive sospensioni introdotte dall’articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Tale lungo processo di sospensione è culminato nell’abrogazione del regime misto da parte dell’articolo 1, comma 780, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), determinando il definitivo ritorno al sistema di tesoreria unica tradizionale. Sulla scorta di tale assetto e superando gli storici orientamenti permissivi formatisi nel periodo di vigore della tesoreria mista, la Sezione Piemonte della Corte dei conti, nella deliberazione n. 105/2026/SRCPIE/PAR, recepisce l’indirizzo restrittivo già tracciato dalla Sezione Veneto con delibera n. 116/2021. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2012, il Collegio evidenzia come il meccanismo di tesoreria unica sia una misura cardine di coordinamento della finanza pubblica, pensata per accentrare le disponibilità liquide ed evitare l’emissione di ulteriori titoli statali a copertura del fabbisogno del settore pubblico. Conseguentemente, pur in assenza di un espresso divieto letterale, la sottoscrizione di titoli di Stato mediante la liquidità di cassa da parte dell’ente locale risulta palesemente incompatibile con la ratio del sistema erariale, in quanto determinerebbe un paradosso logico e sistematico: l’ente distoglierebbe risorse destinate ad abbattere il ricorso al mercato da parte dello Stato per acquistare proprio quei titoli che la legge intende non emettere. L’illegittimità dell’operazione principale comporta l’assorbimento di tutti i restanti quesiti applicativi posti dall’amministrazione locale.
DEL_105_2026_SRCPIE_PAR_CORTE_DEI_CONTI