In tema di responsabilità amministrativa, la colpa grave non può essere affermata quando l’errore del funzionario maturi in un quadro normativo stratificato, sostenuto da prassi amministrative e indirizzi interpretativi non univoci. La l. n. 1/2026 impone di verificare la “manifesta” violazione della norma, valorizzando chiarezza, precisione e inescusabilità dell’inosservanza.

La sentenza n. 106/2026 della Sezione Lombardia offre una lettura destinata a far discutere: nella materia della SCIA, il caos normativo e applicativo può diventare esso stesso fattore di esclusione della colpa grave. Il caso nasce dalla vicenda edilizia “Park Towers” di Milano, nella quale ai funzionari comunali veniva contestata l’erronea qualificazione di parte dell’intervento come ristrutturazione, anziché come nuova costruzione, con conseguente minor introito per il Comune.

Il punto decisivo, però, non è urbanistico in senso stretto. È contabile. La Corte applica il nuovo art. 1 della l. n. 20/1994, come riscritto dalla l. n. 1/2026, e utilizza quella che può definirsi la nuova “scriminante Foti”: la violazione deve essere manifesta e tale giudizio dipende anche dal grado di chiarezza e precisione della norma. Se la regola è ambigua, stratificata, oscillante nella giurisprudenza e filtrata da prassi interne non irragionevoli, l’errore diventa scusabile.

Ed è qui che la decisione acquista un significato più ampio. La disciplina della SCIA, nata per semplificare, è divenuta un laboratorio di sovrapposizioni: legislazione statale e regionale, categorie edilizie mobili, varianti, “super-SCIA”, atti d’obbligo, prassi comunali e interpretazioni giurisprudenziali non sempre convergenti. La semplificazione finisce così per produrre incertezza.

La soluzione tutela il funzionario dalla “paura della firma”, ma apre un interrogativo non secondario: fino a che punto l’incertezza normativa può trasformarsi in esimente? Il rischio è che una legislazione confusa finisca paradossalmente per premiare la propria stessa oscurità, attenuando la responsabilità proprio perché incapace di offrire regole certe, che sempre più spesso sembrano non perseguirsi.

Per la PA la lezione è duplice: direttive, circolari e prassi motivate diventano fondamentali strumenti difensivi; al tempo stesso, la responsabilità amministrativa non può essere chiamata a supplire alle carenze del legislatore. Se la disciplina della SCIA diventa indecifrabile, il costo dell’incertezza non può essere scaricato automaticamente sul funzionario. Il problema, prima ancora che contabile, resta legislativo ed in questo caso di tutela ambientale; è che alla fine il costo si socializza e finisce come sempre per pagarlo il nostro Paese.

Nicola Pepe Avvocato Contabilista