(di Antonio Forte)
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui all’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 si estende agli enti ed aziende dipendenti soltanto quando sussista un vincolo di influenza determinante o di controllo pubblico, idoneo a configurare un vero e proprio dominio dell’ente locale sulle decisioni strategiche. In assenza di tali requisiti qualificanti, come nel caso di una fondazione di partecipazione di diritto privato espressamente priva di controllo comunale, non si configura la relazione di dipendenza e deve escludersi la titolarità dell’ostensione in favore dei componenti dell’organo consiliare.
Il Parere del Ministero dell’Interno n. 15608 del 15 maggio 2026 affronta l’esatta perimetrazione del diritto di informazione e di accesso garantito ai consiglieri comunali e provinciali dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, con specifico riferimento alla nozione di ente dipendente. Il quesito, promosso da un segretario comunale, riguarda la possibilità per gli amministratori locali di accedere agli atti ed ai documenti di una fondazione di partecipazione attiva nel settore dei servizi alla persona.
L’ambito applicativo dell’art. 43, comma 2, del TUEL attribuisce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. Sebbene l’elaborazione giurisprudenziale (TAR Veneto, sez. I, 23 maggio 2022, n. 768; Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2022, n. 8688) abbia riconosciuto una latitudine estensiva a tale prerogativa, fondata sulla finalità di controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali, il perimetro dell’ente dipendente necessita di un rigido presupposto strutturale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 28 marzo 2023, n. 3157 (in linea con TAR Toscana, sez. I, 10 aprile 2024, n. 1143), ha chiarito che il concetto di dipendenza ricorre esclusivamente quando il soggetto, a prescindere dalla veste giuridica assunta, ricada sotto il dominio dell’ente locale. Tale relazione si manifesta pienamente nelle società in house, ove rileva il controllo analogo inteso quale influenza determinante sugli obiettivi strategici, nonche nelle società a controllo pubblico, contraddistinte da partecipazione maggioritaria o dalla capacita di condizionare le scelte gestionali essenziali. Al contrario, la disciplina dell’art. 43 del TUEL non trova applicazione per le società a partecipazione minoritaria o per gli organismi privi di poteri di influenza qualificata.
Trasponendo tali coordinate all’ipotesi scrutinata dal Parere n. 15608 del 15 maggio 2026, la fondazione di partecipazione non è qualificabile come ente dipendente. Nonostante l’art. 10 dello statuto attribuisca al sindaco la designazione della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, il medesimo testo statutario esclude espressamente qualsiasi forma di controllo da parte del comune. Trattandosi di un organismo di diritto privato privo di una relazione di dipendenza sostanziale o funzionale con l’amministrazione, l’istanza di accesso presentata dai consiglieri comunali non può trovare accoglimento.
https://dait.interno.gov.it/pareri/104290