(di (Antonio Forte)

Il diritto di accesso del consigliere comunale ex art. 43, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 si estende anche alle pratiche edilizie relative ad immobili di proprietà privata, in quanto strumento funzionale al controllo politico-amministrativo. Tuttavia, l’esercizio del munus consiliare deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevole bilanciamento con la riservatezza dei terzi: l’amministrazione è pertanto tenuta a consentire l’ostensione degli atti, disponendo l’oscuramento dei dati personali e degli elementi identificativi non strettamente necessari all’espletamento del mandato.

Con il parere n. 17383 del 4 giugno 2026, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha chiarito le modalità di bilanciamento tra l’esercizio delle prerogative consiliari e la tutela dei dati personali di privati nell’ambito dell’ostensione di fascicoli edilizi. La vicenda parte dalla richiesta avanzata dal Sindaco di un comune in merito alla legittimità dell’istanza presentata da un consigliere comunale diretta ad ottenere copia di una pratica edilizia comprensiva di titoli abilitativi, elaborati progettuali, relazioni tecniche e dati identificativi di proprietari e professionisti.

L’organo consultivo ministeriale ha premesso che la prerogativa conoscitiva riconosciuta dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 garantisce al consigliere un diritto di accesso ad ampio spettro, il cui esercizio non necessita di una specifica motivazione ed è finalizzato a consentire la verifica dell’operato dell’amministrazione e l’espressione di un voto consapevole. L’estensione di tale diritto, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, ricomprende a pieno titolo anche la documentazione in materia urbanistico-edilizia, rappresentando l’attività di controllo sul territorio una componente primaria dell’indirizzo politico-amministrativo.

Tuttavia, il parere n. 17383/2026 sottolinea come l’ampiezza di tale prerogativa non si configuri come un diritto tirannico o illimitato, riprendendo così un’espressione già utilizzata dal Consiglio di Stato nella ormai storica sentenza 2989/2021. Il nesso di strumentalità che lega l’accesso al mandato elettivo impone il rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non aggravamento dell’azione amministrativa. Quando l’istanza riguarda pratiche che coinvolgono soggetti privati, l’interesse del consigliere deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza dei terzi.

L’amministrazione ricevente è chiamata a compiere un giudizio di indispensabilità dei dati richiesti: qualora l’acquisizione dei nominativi o delle informazioni personali dei proprietari e dei tecnici non risulti essenziale per le finalità di controllo pubblicistico, l’ente deve garantire l’accesso mediante l’oscuramento dei dati identificativi presenti nei documenti, contemperando così la trasparenza della funzione pubblica con la protezione della sfera privata dei cittadini.

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https://dait.interno.gov.it/pareri/104295