(di Antonio Forte)
Le procedure selettive riservate al personale interno per l’accesso alla dirigenza, svolte ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, costituiscono un’eccezione al principio del pubblico concorso. Pertanto, le relative graduatorie di idonei non sono soggette alla regola dello scorrimento di cui all’art. 35, comma 5-ter, del medesimo decreto, la cui applicabilità resta rigorosamente circoscritta alle sole procedure concorsuali pubbliche aperte all’esterno.
La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 04361/2026 del 1° giugno 2026, ha chiarito i confini applicativi dello scorrimento delle graduatorie e il rapporto tra i concorsi pubblici aperti alla generalità dei cittadini e le procedure selettive riservate ai dipendenti interni. Il caso trae origine dall’impugnazione promossa da alcuni funzionari di ruolo di Roma Capitale i quali, risultati idonei non vincitori all’esito di una selezione riservata alla dirigenza indetta ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, lamentavano la mancata utilizzazione della graduatoria per la copertura dei fabbisogni assunzionali programmati dal Comune nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione. Gli appellanti sostenevano la piena equiparabilità di tali selezioni ai concorsi pubblici ordinari, evidenziando le rigorose modalità svolte e la vigenza del principio di valorizzazione professionale. Il Consiglio di Stato n. 04361/2026 ha tuttavia respinto il ricorso, confermando la decisione del TAR Lazio n. 6258/2025. Il Collegio ha ribadito che il concorso pubblico aperto all’esterno rappresenta la modalità ordinaria e costituzionalmente prescritta per l’accesso alle pubbliche amministrazioni, volta a garantire imparzialità, trasparenza e massima partecipazione. L’istituto dello scorrimento previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica esclusivamente alle graduatorie dei concorsi pubblici propriamente detti e non può estendersi alle selezioni riservate agli interni. Tali ultime procedure, pur presentando standard tecnici ed espositivi analoghi alle selezioni ordinarie, mantengono un carattere derogatorio e perimetro circoscritto. L’effetto di tali graduatorie si esaurisce con la copertura dei posti originariamente messi a selezione, senza generare alcun diritto o aspettativa allo scorrimento per coprire nuovi fabbisogni. Conseguentemente, l’amministrazione non incorre in alcun obbligo motivazionale ove decida di non scorrere le graduatorie interne o di avviare nuove procedure di reclutamento pubblico. Eventuali prassi difformi adottate dall’amministrazione in passato non possono fondare alcun legittimo affidamento nei partecipanti, trattandosi di condotte non idonee a derogare al quadro normativo imposto dalla legge.
SENTENZA_4361_2026_CONSIGLIO DI STATO