(di Antonio Forte)
Il giudizio negativo formulato in sede selettiva determina l’esclusione o la decadenza del candidato, senza che la commissione giudicatrice possa disporre chiarimenti postumi volti a riassorbire la valutazione di inidoneità nel punteggio complessivo, ostandovi il principio dell’autovincolo superabile solo in via di autotutela.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, con la sentenza n. 01600/2026 del 19 agosto 2026 (reg. ric. n. 247/2026), chiarisce i limiti del potere valutativo delle commissioni esaminatrici nell’interpretazione delle clausole del bando di concorso. La vicenda trae origine dall’impugnazione della graduatoria finale approvata da un comune calabrese per la copertura a tempo determinato di dieci posti di funzionario assistente sociale. Il candidato ricorrente ha censurato l’ammissibilità e l’inserimento in posizione utile di nove concorrenti risultati del tutto privi della conoscenza della lingua inglese e, in un caso, anche delle competenze informatiche, la cui verifica era prescritta dall’articolo 3 della lex specialis tra i requisiti generali di ammissione a pena di esclusione. A fronte della proposizione del ricorso giudiziale, l’amministrazione e l’organo straordinario di valutazione hanno tentato di sanare la posizione dei vincitori adottando una nota di chiarimento postuma. Nello specifico, la commissione ha sostenuto che l’indicazione “NO” contenuta nelle schede allegate ai verbali non esprimeva un’insufficienza ostativa al possesso del requisito, bensì la sola assenza di una conoscenza “perfetta” delle materie, la cui valutazione complessiva doveva intendersi assorbita nel punteggio numerico in trentesimi attribuito alle materie professionali. Il giudice amministrativo ha respinto fermamente tale ricostruzione, evidenziando come, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 165/2001, la verifica delle competenze linguistiche e informatiche possa essere configurata dal bando o quale materia d’esame o quale requisito generale di partecipazione. Ove la disciplina di gara opti per tale seconda qualificazione, l’accertamento svolto durante il colloquio conserva un’autonomia funzionale e vincolante rispetto al merito professionale. Sotto il profilo procedimentale, la pretesa “interpretazione autentica” resa a distanza di mesi costituisce un’inammissibile integrazione postuma dei criteri di valutazione stabiliti in prima seduta, in aperto contrasto con il principio dell’autovincolo. La commissione e l’amministrazione non possono sottrarsi alle regole che esse stesse si sono date se non attraverso il formale esercizio del potere di autotutela. L’annullamento parziale della graduatoria ha pertanto imposto l’esclusione dei candidati privi del requisito, garantendo la reintegrazione in forma specifica del ricorrente mediante la collocazione in posizione utile.
SENTENZA_1600_2026_TAR_CALABRIA