di Michele M. Ippolito
Nel sistema auto-dichiarativo predisposto dal Codice dei Contratti Pubblici per la qualificazione delle stazioni appaltanti, l’inoltro di dichiarazioni non veritiere sui requisiti posseduti, ad esempio in relazione ai livelli di formazione obbligatoria per il personale, integra l’elemento soggettivo del dolo eventuale. Questo è il principio giuridico espresso nella Delibera n. 251 del 24 giugno 2026 dell’ANAC, la quale si è reputata così legittimata al declassamento del livello di qualificazione di una stazione appaltante e all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 63 del D.Lgs. 36/2023.
Per l’Autorità indipendente, l’impianto normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 e dal correttivo D.Lgs. 209/2024 affida alla qualificazione delle stazioni appaltanti un ruolo centrale per garantire l’efficienza e la professionalizzazione degli affidamenti pubblici. Tale meccanismo si fonda su un modello informatico di accreditamento ad attribuzione automatica del punteggio, guidato da autocertificazioni resi dall’ente e sottoposto a successivi controlli a campione ed esercizio di poteri di vigilanza da parte dell’ANAC. Il caso esaminato dalla Delibera n. 251/2026 traghetta nella prassi applicativa i contorni sanzionatori di tale impianto, facendo chiarezza sul rigore richiesto nella dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa.
La vicenda trae origine dall’attività ispettiva promossa nei confronti di SMA Campania, una società in house della Regione, a seguito delle dichiarazioni rese per ottenere la qualificazione nel biennio 2025-2027, con cui l’ente si era attribuito i livelli apicali L1 per i lavori e SF1 per servizi e forniture. Le verifiche condotte dall’Autorità hanno fatto emergere insanabili discrepanze con riguardo al requisito della formazione del personale incardinato nella struttura organizzativa stabile. La stazione appaltante aveva infatti dichiarato il possesso di moduli formativi di livello base, specialistico ed avanzato per i propri dipendenti, adducendo a riprova attestati rilasciati nel corso del 2025 da un soggetto privato privo del necessario accreditamento presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Sul punto, la pronuncia dell’ANAC rammenta come, per le domande inoltrate successivamente al 30 giugno 2025 e relative alle fasi di progettazione e affidamento, rilevino esclusivamente i corsi erogati da enti accreditati tramite il sistema SNA. ANAC ha rigettato, tra l’altro, l’invocazione della buona fede, basata sul presunto mancato utilizzo dei livelli qualificatori ottenuti, giacché dai riscontri sulle banche dati pubbliche è emerso che, nel periodo coperto dall’autodeclaratoria, era stata bandita una procedura aperta per oltre otto milioni di euro, gara per la quale era normativamente indispensabile proprio il livello L1 indebitamente dichiarato.
Sotto il profilo eminentemente tecnico-giuridico, il passaggio di maggior rilievo del parere risiede nell’inquadramento dell’elemento psicologico della condotta nell’alveo del dolo eventuale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e penale più recente, l’ANAC ha evidenziato come la natura del procedimento auto-qualificatorio, caratterizzato dall’assenza di filtri preventivi e dall’immediato conseguimento dell’abilitazione a gare di maggior valore, imponga una rigorosa due diligence all’amministrazione procedente. La facile accessibilità dei dati inerenti al proprio personale e la chiarezza delle indicazioni fornite dalle linee guida e dalle indicazioni ufficiali dimostrano che l’ente si è rappresentato il rischio di rendere una dichiarazione non rispondente al vero e ha deciso di agire comunque pur di ottenere la qualificazione superiore.
Le conseguenze sul piano dell’assetto qualificatorio si sono tradotte in un’incisiva decurtazione dei punteggi con esiti differenziati in ragione delle diverse discipline di settore. Per quanto concerne i lavori, l’eliminazione dei punteggi legati alla formazione ha determinato il declassamento da L1 a L2, con perdita della possibilità di gestire direttamente gli affidamenti di maggiore importo. Diversamente, per il settore dei servizi e forniture, pur essendosi verificata un’analoga riduzione del punteggio, l’ente ha potuto beneficiare della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 11 dell’Allegato II.4 al Codice, mantenendo il livello SF1 in quanto già posseduto nel biennio precedente e scortato da un punteggio ricalcolato superiore alla soglia di tolleranza stabilita dalla legge.
L’esito del procedimento si è concretizzato con la rideterminazione d’ufficio dei livelli spettanti e con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, comminata ai sensi dell’articolo 63 del Codice. Nel parametrare la misura della sanzione all’interno dell’ampio edittale previsto dalla norma, l’Autorità ha tenuto conto della gravità della violazione ma ha altresì riconosciuto la sanzionabilità attenuata dell’illecito, riducendo l’importo finale a 33.545,00 euro in virtù dell’atteggiamento collaborativo dimostrato dall’amministrazione, la quale ha provveduto a regolarizzare la formazione dei propri dipendenti e a presentare una nuova istanza correttiva.