(di Antonio Forte)

La modifica all’articolo 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni di eseguire sempre la verifica preventiva di regolarità fiscale per i pagamenti ai professionisti, anche sotto la soglia ordinaria, ma limita l’obbligo di versamento diretto all’Agente della riscossione ai soli casi in cui l’inadempimento del beneficiario risulti pari o superiore a cinquemila euro.

La Circolare del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2026 reca un riassetto applicativo dell’articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla luce della novella introdotta dall’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. L’intervento normativo ridefinisce i confini operativi dell’obbligo di verifica della regolarità fiscale in sede di erogazione dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, incluse le competenze maturate per prestazioni rese nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

La portata dell’indirizzo ministeriale risiede nel contemperamento tra l’estensione dell’ambito oggettivo di controllo e la contestuale previsione di un limite quantitativo all’azione di recupero. A decorrere dal 15 giugno 2026, gli uffici finanziari della pubblica amministrazione sono tenuti a consultare preventivamente i sistemi informativi dell’Agente della riscossione prima di procedere a liquidazioni in favore di professionisti, a prescindere dall’ammontare del compenso da erogare, superando per tali categorie la soglia minima di operatività del controllo ordinario.

La vera discontinuità rispetto al testo previgente concerne il meccanismo sanzionatorio del pagamento diretto. La sostituzione della locuzione “di qualunque ammontare” con l’espressione “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro” delimita la facoltà di storno in favore dell’inadempimento iscritto a ruolo. Laddove la verifica rilevi una morosità da cartelle di pagamento notificate al professionista di importo inferiore al limite di cinquemila euro, la stazione appaltante o l’ente erogatore non potrà attivare il pagamento sostitutivo ed effettuerà l’accredito dell’intera somma a beneficio del creditore.

Qualora l’inadempienza complessiva accertata risulti pari o superiore alla predetta soglia di cinquemila euro, sorge l’obbligo per l’amministrazione di versare la somma dovuta direttamente all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito notificato, destinando al professionista l’eventuale eccedenza. Il provvedimento amministrativo rigetta ogni interpretazione estensiva della responsabilità contabile del pagatore, confinando l’intervento sostitutivo alla sussistenza della qualificata esposizione debitoria, pur confermando l’assolutezza del dovere di interrogazione della piattaforma informatica.