(di Antonio Forte)
Ai sensi dell’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, la necessità di evitare la perdita di finanziamenti pubblici costituisce idonea e legittima causale d’urgenza per la riduzione dei termini di presentazione delle offerte. Il concorrente che impugna la riduzione del termine ha l’onere di provare sia l’insussistenza dell’urgenza sia il concreto ed effettivo pregiudizio subito nell’elaborazione dell’offerta tecnica.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza 20 agosto 2026, n. 6546, interviene sull’applicazione dell’articolo 71, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, delineando i confini di legittimità della riduzione dei termini di presentazione delle offerte nelle procedure di gara e il relativo regime dell’onere probatorio. La fattispecie trae origine da una gara d’appalto integrato per la realizzazione di un’opera stradale del valore di oltre 6 milioni di euro, indetta da una centrale unica di committenza con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’operatore economico secondo classificato impugnava l’aggiudicazione censurando, tra i vari motivi, la compressione del termine di formulazione delle offerte da trenta a venti giorni, deducendone l’illegittimità per asserita carenza di motivazione sui presupposti d’urgenza. Il Consiglio di Stato conferma la decisione dei primi giudici ed esclude qualsivoglia profilo di illogicità nell’operato della stazione appaltante. I giudici Palazzo Spada evidenziano come la motivazione posta a fondamento della riduzione temporale, individuata nell’imminente e concreto rischio di decadere dai finanziamenti regionali accordati per l’opera, soddisfi pienamente i requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 71, comma 3, e 84 del codice dei contratti pubblici. L’esigenza di salvaguardare la provvista finanziaria pubblica integra una motivata ragione d’urgenza tale da giustificare la contrazione dei termini ordinari. Sotto il profilo procedurale e processuale, il Collegio rimarca che grava sull’appellante l’onere di articolare specifiche ed effettive dimostrazioni di segno contrario volte a smantellare le ragioni d’urgenza dedotte dall’amministrazione. La semplice contestazione astratta o la lamentata difficoltà nella predisposizione dell’offerta non costituiscono elementi idonei a invalidare l’atto di gara, specie laddove l’operatore non dimostri l’impossibilità concreta di presentare un’offerta consapevole e competitiva.
SENTENZA_6546_2026_CONSIGLIO DI STATO