Nota a TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3869 del 22 luglio 2026
di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali
Massima
In tema di accesso agli atti ex artt. 22 e 24 della L. 241/1990, la fornitura di un link per il
reperimento della documentazione online costituisce modalità idonea e sufficiente a garantire
l’ostensione, bilanciando il diritto di accesso con i principi di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa. Parimenti, il diniego è legittimo ove l’Amministrazione
attesti l’inesistenza degli atti richiesti, nonché laddove questi risultino già depositati in un
fascicolo telematico in un giudizio pendente tra le medesime parti, configurandosi in
quest’ultimo caso una richiesta come inutile aggravio procedimentale . È tuttavia
illegittimo, per difetto di motivazione e carenza istruttoria, il diniego opposto per generica
non pertinenza di atti (quali bilanci, nomine societarie, revisioni di piani economico-
finanziari) astrattamente idonei a supportare le difese in giudizio del richiedente, alla luce del
giudizio prognostico sulla decisività della documentazione per la tutela di una situazione
giuridica
Fatto
Il Comune di ALFA presentava istanza di accesso documentale nei confronti di due società
concessionarie autostradali, al fine di acquisire una copiosa
documentazione inerente all’approvazione del progetto definitivo di una variante
autostradale (c.d. Tratta D) l’ente civico fondava la propria pretesa su un interesse
di natura difensiva, essendo pendente un contenzioso presso il TAR Lazio concernente
proprio la legittimità di detta approvazione
La concessionaria accoglieva solo parzialmente l’istanza, opponendo diniego
su diverse tipologie di atti con motivazioni eterogenee. In particolare: per alcuni documenti
(es. PEF e atti pubblicati) indicava il link di reperibilità online per altri (pareri e
autorizzazioni ambientali) eccepiva il già avvenuto deposito nel fascicolo telematico del
TAR Lazio ; per taluni dichiarava la propria estraneità alla redazione dell’atto o la sua
materiale inesistenza ; infine, per una considerevole mole di documenti
amministrativi e contabili (verbali di nomina del C.d.A., bilanci, atti di delega, revisioni del
Piano Economico Finanziario), negava l’ostensione eccependo una presunta non
pertinenza rispetto al giudizio pendente . Avverso tale provvedimento, il Comune
insorgeva dinanzi al TAR Lombardia.
Commento
L’evoluzione della digitalizzazione amministrativa e la crescente complessità delle grandi
opere pubbliche pongono i vertici degli apparati burocratici di fronte a istanze di accesso
sempre più massive. Il perimetro dell’accesso difensivo, sebbene ampio, non può trasformarsi in
uno strumento di controllo generalizzato dell’operato pubblico, né paralizzare l’attività della P.A.
In questo ecosistema altamente sfidante, è richiesto un costante bilanciamento tra l’obbligo di
trasparenza e la tutela dell’efficienza organizzativa.
La pronuncia del TAR Lombardia si snoda su fondamentali binari valutativi:
– efficienza digitale: La mera indicazione di un link è ritenuta sufficiente per evadere la
richiesta ostensiva. Il giudice ribadisce che l’accesso non deve gravare inutilmente
sull’amministrazione, la quale può legittimamente individuare modalità che soddisfino
la pretesa conoscitiva limitando l’aggravio burocratico
-Il principio ad impossibilia nemo tenetur: Se l’Amministrazione attesta formalmente
di non possedere un atto, tale dichiarazione è impegnativa ed esaustiva.
-abuso processuale e l’economia dei mezzi: Richiedere alla P.A. la copia materiale di
atti già ritualmente confluiti in un giudizio ove il richiedente è costituito è ultronea Il richiedente può agevolmente estrarne copia dal fascicolo telematico
-Il vaglio di strumentalità difensiva: Il Tribunale censura severamente l’approccio
sbrigativo della concessionaria. Definire non pertinenti i bilanci d’esercizio, gli atti di
nomina o i poteri di firma (deleghe) dei vertici aziendali è illegittimo. Tali atti possono,
anche solo in astratto, fondare censure di legittimità nell’azione amministrativa posta in
essere Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Ad. Plen., n.
19/2020), il collegamento va valutato in chiave prognostica ex ante, senza che la P.A.
detentrice possa sostituirsi al giudice del merito nella valutazione sulla decisività della
prova
Il ricorso è parzialmente accolto. Il TAR conferma la legittimità dei dinieghi fondati sul
rinvio a link esterni, sull’attestata inesistenza degli atti o sul loro avvenuto deposito
processuale. Per converso, annulla in parte qua il provvedimento impugnato, ordinando
l’esibizione dei documenti contabili e societari erroneamente bollati come non pertinenti
superando così il vaglio di strumentalità rispetto alla pretesa dedotta nel contenzioso
principale
Spunti Pratici e Prospettive Future
La sentenza in esame, proiettata verso una gestione amministrativa sempre più
manageriale, offre tre spunti operativi:
1. Digitalizzazione Strategica: Organizzare e indicizzare tempestivamente i flussi
documentali sui portali istituzionali neutralizza alla radice le istanze di accesso più
farraginose. L’indicazione del link costituisce una procedura virtuosa di deflazione
burocratica
2. Rigorosa motivazione dei dinieghi: Ogni valutazione in ordine all’istanza difensiva
richiede un’istruttoria profonda. Occorre adottare un approccio lungimirante,
domandandosi se sussista un benché minimo collegamento tra documento richiesto e le
deduzioni difensive
3. La dichiarazione di insussistenza di un atto vincola
l’amministrazione, esponendola in caso di difformità dal vero. È fondamentale per chi
dirige l’azione amministrativa assicurare un controllo puntuale sui processi di
protocollazione e conservazione