(di Antonio Forte)

Il tempo limitato impiegato dalla commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione delle offerte non costituisce, di per sé, un sintomo di illegittimità delle operazioni di gara o di difetto di istruttoria. Ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, la tempestività e la celerità dei lavori valutativi rispondono ai principi generali del risultato e della fiducia nell’azione amministrativa, dovendo l’eventuale patologia essere dimostrata attraverso la prova rigorosa di vizi intrinseci nelle valutazioni espresse o dell’omessa disamina di elementi essenziali dell’offerta.

La decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 6546/2026, si inserisce nel quadro delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, ponendo l’accento sulla corretta perimetrazione dei poteri e delle modalità operative degli organi collegiali di gara. La vicenda trae origine dall’impugnazione degli atti di una procedura di affidamento in cui veniva censurata, tra i vari motivi, la presunta brevità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alle attività di esame e attribuzione dei punteggi tecnici. Il Collegio ha ribadito che la speditezza delle operazioni non intacca la presunzione di legittimità dell’operato dell’amministrazione, a meno che la parte ricorrente non fornisca elementi concreti idonei a provare che il ridotto intervallo temporale abbia impedito una reale e ponderata disamina della documentazione di gara. L’operatività delle commissioni deve essere letta in combinato disposto con le disposizioni dell’articolo 93 e con i principi fondanti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Il principio del risultato impone infatti di perseguire il miglior rapporto tra qualità e prezzo con la massima tempestività, mentre il principio della fiducia valorizza la correttezza e l’autonomia dell’operato dei funzionari e dei collegi tecnici. La presunzione di legittimità della valutazione d’impatto tecnico resiste a censure meramente quantitative o cronometriche, giacché la concentrazione temporale delle sedute può derivare da una pregressa organizzazione del lavoro, dalla chiarezza espositiva delle offerte o dall’adozione di metodologie operative efficienti. Per scardinare le risultanze procedurali, l’operatore economico ha l’onere di dimostrare la presenza di travisamenti fattuali, illogicità manifeste o palesi omissioni nella valutazione dei contenuti negoziali.

La pronuncia n. 6546/2026 conferma che la scansione temporale dell’iter valutativo non costituisce un indice sintomatico di eccesso di potere, consolidando la centralità dell’efficienza e della sostanza dell’azione amministrativa nel sistema della contrattualistica pubblica.

SENTENZA_6546_2026_CONSIGLIO_DI_STATO