Con la sentenza n. 147/2026, la Sezione giurisdizionale campana applica per la prima volta la nuova nozione tipizzata di colpa grave introdotta dalla l. n. 1/2026, escludendo la responsabilità erariale per omessa revisione di una risalente delibera comunale.
di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore di Enti Locali
Massima
Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Regione Campania, sent. n. 147/2026, dep. 5.6.2026 (Pres. Oricchio, rel. Pepe)
“Non sussiste responsabilità erariale a carico degli organi politici (sindaco, assessore al bilancio) e degli organi burocratici (segretario comunale, comandante della polizia municipale) di un Comune per la mancata revisione di una risalente delibera (anni Ottanta) che poneva a carico del bilancio comunale la spesa per l’illuminazione di cortili privati, laddove la segnalazione pervenuta agli organi dell’Ente risulti generica, proveniente da soggetto titolare di un mero interesse di fatto e non supportata da adeguata documentazione, non potendosi configurare né un dovere di provvedere ex art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, né un’ipotesi di autotutela doverosa, trattandosi di scelta amministrativa discrezionale e insindacabile nel merito ex art. 1, comma 1, l. n. 20/1994. La colpa grave, nella nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 introdotta dalla l. n. 1/2026 (applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti non ancora coperti da giudicato), è tipizzata in ipotesi tassative — violazione manifesta di norme di diritto, travisamento del fatto, affermazione o negazione di un fatto incontrastabilmente escluso o risultante dagli atti — e non può fondarsi su generiche omissioni di iniziativa gestionale o politica”.
Commento
La vicenda nasce da un esposto del gennaio 2022 con cui un cittadino segnalava che il Comune pagava da decenni (delibere n. 118/1980 e n. 167/1982) l’energia elettrica per 326 punti luce che illuminavano cortili privati, chiedendo “di verificare se quanto segnalato sia una cosa legittima”. La Procura regionale ha citato in giudizio sindaco, assessore al bilancio, comandante dei vigili e segretario comunale, contestando loro di non aver avviato alcuna riflessione o verifica su una scelta ormai risalente, per un danno quantificato in euro 62.822,18 corrispondente alla spesa sostenuta dal gennaio 2022 al gennaio 2024, data della disalimentazione dei punti luce da parte della nuova amministrazione.
Il Collegio applica il principio della “ragione più liquida” (Cass. Sez. Un. n. 9936/2014) e concentra l’esame su un unico snodo assorbente: l’esistenza o meno di un obbligo giuridico di provvedere in capo ai convenuti. La Corte richiama la costruzione dottrinale dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990: il dovere di provvedere presuppone un dovere di procedere, configurabile solo davanti a istanze specifiche e determinate provenienti da soggetti titolari di una posizione qualificata, non da un “quisque de populo” portatore di un interesse di mero fatto. La missiva del 31 gennaio 2022 viene definita “generica” e di “equivoca ed ibrida natura di istanza e di segnalazione/denuncia”, priva di documentazione (planimetrie, dati di bilancio, link alla trasmissione Facebook citata) e quindi inidonea a far scattare un obbligo di riscontro. Sul fronte dell’autotutela, la Corte esclude che si tratti di un caso di autotutela doverosa (limitata ad atti antieuropei o a situazioni qualificate dell’istante), ribadendo l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ex art. 1, comma 1, l. n. 20/1994.
Il punto di svolta pratico è l’applicazione retroattiva della l. n. 1/2026, che ha riscritto l’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994 tipizzando la colpa grave in ipotesi tassative: violazione manifesta di norme di diritto, travisamento del fatto, affermazione o negazione di un fatto incontrastabilmente escluso o risultante dagli atti. La Corte precisa che questa nuova disciplina si applica “a decorrere dal 22.1.2026 a tutti i procedimenti pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato”, quindi anche al caso in esame. Poiché la condotta omissiva contestata (non aver riflettuto, non aver fatto un sopralluogo, non aver richiamato l’attenzione dell’organo politico) non rientra in nessuna delle categorie tassative, la responsabilità erariale è esclusa già a livello di elemento soggettivo, oltre che di condotta antigiuridica.
La Corte aggiunge un dettaglio che vale come monito operativo: viene sottolineato il “ruolo di segnalatore seriale” ricoperto dall’autore dell’esposto, che nel tempo aveva inviato numerose istanze e denunce anche via social, circostanza che “comprensibilmente indotto ad una minore attenzione i destinatari” — segno che la Corte valorizza il contesto fattuale reale in cui l’amministrazione riceve segnalazioni, senza pretendere un controllo generalizzato e continuo su ogni doglianza informale.
FONTI:https://drive.google.com/file/d/17skwkZSzkvWCiHpIaHvQ4wIBFevTT8h3/view?usp=drive_link