(di Antonio Forte)

Il conto giudiziale reso dall’agente contabile deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente, con la conseguenza che ciascun soggetto risponde unicamente della propria gestione. In caso di avvicendamento nell’incarico di economo nel corso del medesimo esercizio finanziario, l’inserimento in un unico conto giudiziale dei dati relativi a due gestioni distinte determina una inammissibile confusione di gestioni che inficia la regolarità del conto, non potendo l’irregolarità formale essere sanata da difetti dei software gestionali dell’ente.

La pronuncia della Sezione giurisdizionale n. 218/2026 si sofferma sul rispetto del principio di personalità e autonomia della gestione contabile pubblica, con particolare riferimento all’obbligo di resa del conto giudiziale da parte dell’economo comunale. La fattispecie trae origine da un’ispezione sul conto reso da un economo per l’intero esercizio finanziario, nonostante lo stesso fosse subentrato nelle funzioni solo a decorrere dalla metà del mese di maggio, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del precedente incaricato che aveva già provveduto alla chiusura della propria frazione di gestione. L’ente locale ha giustificato l’anomalia documentale eccependo l’esistenza di un mero errore materiale in fase di stampa del modello ventitré, dovuto all’impossibilità tecnica del software gestionale in uso di scindere e isolare il primo periodo dell’anno.

La Corte dei conti respinge tali argomentazioni, statuendo che le problematiche informatiche interne o le modalità operative del sistema di digitalizzazione non possono in alcun modo derogare ai precetti normativi sanciti dal codice di giustizia contabile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa dell’articolo centoquaranta, comma due, del codice di rito, il quale impone che il conto sia lo specchio fedele e puntuale dell’attività personalmente e direttamente svolta dal contabile pubblico dal momento dell’effettiva immissione nelle funzioni fino alla loro cessazione. A ciascuna gestione deve corrispondere un distinto e autonomo conto giudiziale, idoneo a perimetrare le singole responsabilità.

La coesistenza all’interno del medesimo documento contabile di dati riferibili a soggetti diversi configura una violazione formale insanabile che impedisce al Magistrato istruttore e al Collegio l’attività di verifica e il conseguente discarico dell’agente contabile. La separazione dei conti costituisce un adempimento cardine a tutela della trasparenza e della linearità del controllo giurisdizionale, finalizzato a evitare sovrapposizioni patrimoniali. Per tali ragioni, il Collegio ha sancito l’irregolarità formale del conto esaminato.

SENTENZA_218_2026_CORTE_DEI_CONTI

Antonio Forte – Segretario comunale