Il dirigente medico in regime di esclusività che svolga attività libero-professionale extramoenia non autorizzabile risponde del danno da omesso riversamento dei compensi, da indebita percezione dell’indennità di esclusiva e da utilizzo improprio di strutture e prestazioni del servizio sanitario pubblico.
La sentenza n. 59/2026 della Sezione giurisdizionale Lombardia affronta un tema ad alta sensibilità per la sanità pubblica: il confine, spesso sottile ma decisivo, tra libera professione intramuraria legittima e attività privata incompatibile.
Il caso riguarda un dirigente medico, primario di ostetricia e ginecologia, accusato di avere svolto, tra il 2020 e il 2022, visite private presso studi esterni e in parte anche in ambito ospedaliero, percependo compensi in contanti e senza riversarli all’amministrazione. A ciò si aggiungeva l’utilizzo del laboratorio pubblico per esami citologici di pazienti visitate privatamente, con costi rimasti a carico del sistema sanitario regionale.
La Corte conferma un’impostazione rigorosa: l’opzione per il regime di esclusività non è una clausola formale, ma un vincolo sostanziale. Chi percepisce l’indennità di esclusiva assume un obbligo preciso verso l’azienda sanitaria e verso l’erario. Se svolge attività extramoenia non consentita, rompe il sinallagma contrattuale e deve rispondere del pregiudizio prodotto.
Particolarmente rilevante è il passaggio sull’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001. La Sezione Lombardia ribadisce il proprio orientamento: l’obbligo di riversamento dei compensi riguarda anche le attività radicalmente incompatibili, non solo quelle astrattamente autorizzabili ma svolte senza autorizzazione. È un punto di frizione con la recente nomofilachia delle Sezioni riunite, ma la sentenza sceglie consapevolmente la linea più severa.
Il danno viene articolato in più voci: compensi non riversati, indennità di esclusiva indebitamente percepita, mancata entrata per l’azienda sanitaria e rimborso regionale non dovuto. La condotta è qualificata dolosa, anche per la continuità nel tempo, i pagamenti in contanti e la consapevolezza delle regole violate.
La decisione manda un messaggio operativo netto: per aziende sanitarie, dirigenti e professionisti pubblici, l’intramoenia richiede tracciabilità, autorizzazione, riversamento e separazione rigorosa tra attività istituzionale e privata. Non cambia solo il perimetro della responsabilità; cambia la tolleranza verso le zone grigie. Nel pubblico impiego sanitario, l’esclusiva si paga: ma se viene tradita, si restituisce.
Nicola Pepe Avvocato Contabilista
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