(di Antonio Forte)
L’integrale o parziale sostituzione dei componenti di una commissione concorsuale non determina la rigenerazione dell’organo, bensì una mera successione funzionale tra persone fisiche rivestite medesima carica.
Tale principio, ribadito dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Sez. Giurisdizionale) del 20 novembre 2025, n. 170, comporta una conseguenza cruciale: i criteri valutativi legittimamente fissati dalla commissione nella sua composizione originaria acquistano carattere definitivo e sono sottratti a qualsiasi revisione da parte dei commissari subentrati. La ratio risiede sia nella necessità di preservare l’imparzialità procedurale (impedendo modifiche di parametri successivamente alla cognizione dell’identità dei candidati) sia nell’efficientismo amministrativo, che vieta regressioni procedurali ingiustificate.
La problematica rimanda alla distinzione ontologica tra l’organo come entità giuridica astratta e i soggetti che temporaneamente lo incarnano.
Una commissione concorsuale possiede una propria soggettività e continuità normativa, indipendente dalle contingenze personali. Le dimissioni, anche simultanee, di taluni commissari non interrompono tale continuità: l’organo persiste in sé identico da apertura a chiusura del procedimento. Di conseguenza, l’attività già svolta – specificamente la predeterminazione dei criteri – costituisce atto consumato, insuscettibile di rinnovo o di revoca da parte dei subentrati.
Questa rigidità risponde all’esigenza di precludere forme di manipolazione retroattiva di regole di giudizio nel momento in cui i curricula dei candidati siano ormai noti, scongiurando disomogeneità e, nei casi più estremi, favoritismi.
Pertanto, qualora intervenga la sostituzione di commissari dopo la formale conoscenza delle candidature dei partecipanti, è obbligatoria la prosecuzione rigorosa delle valutazioni secondo i parametri precedentemente fissati. Ogni tentativo di “ricognitio formale” o anche solo di “conferma esplicita” dei criteri, ove funzionale a modificarne la portata, costituisce violazione del vincolo già cristallizzato.
Antonio Forte – Segretario comunale