(di Antonio Forte)
L’omessa o incompleta comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali da parte dei titolari di cariche elettive locali, anche se cessati dal mandato, integra la violazione degli obblighi di trasparenza ex articolo 14 del decreto legislativo 33/2013. Tale condotta legittima l’Autorità Nazionale Anticorruzione all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 47 del medesimo decreto, quantificata secondo i criteri di proporzionalità della legge 689/1981.
La delibera numero 169 del 6 maggio 2026 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si inserisce nel solco rigoroso della vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicità gravanti sugli amministratori locali. La vicenda trae origine da una segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Massafra, il quale ha riscontrato l’inadempimento da parte di una ex consigliera comunale, cessata dalla carica nell’ottobre 2024, relativamente alla mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi per l’annualità 2023. Il quadro normativo di riferimento, imperniato sugli articoli 14 e 47 del decreto legislativo 33/2013, impone la ostensibilità della situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione in carica, nonché delle partecipazioni societarie e dei compensi percepiti, a tutela del principio di integrità e tracciabilità delle posizioni pubbliche. ANAC, riscontrata la violazione ed esaurita la fase di avvio del procedimento senza che l’interessata abbia prodotto memorie difensive o versato l’oblazione in misura ridotta nei termini di legge, ha irrogato una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. La quantificazione della sanzione, compresa tra il minimo edittale di 500 euro e il massimo di 10.000 euro, riflette l’applicazione dei parametri generali della legge 689/1981.
La novità sostanziale del provvedimento risiede nella tempestività del coordinamento tra il controllo interno del RPCT dell’ente locale e l’attivazione del braccio sanzionatorio di ANAC, che non ammette sanatorie tardive implicite. Sul piano pratico, si raccomanda ai segretari comunali e ai responsabili della trasparenza di mappare rigorosamente le scadenze degli ex amministratori anche nei periodi successivi alla scadenza del mandato, e ai soggetti obbligati di adempiere ai flussi informativi documentali per evitare l’attivazione di procedure coatte di riscossione mediante ruolo e la conseguente pubblicità negativa sui portali istituzionali.
Antonio Forte – Segretario comunale