È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1-bis e 1-octies, l. n. 20/1994, come modificati dalla l. n. 1/2026, nella parte in cui introducono il potere riduttivo “obbligatorio” della condanna erariale, con limite massimo del 30% del danno accertato e comunque non superiore al doppio della retribuzione percepita, estendendone l’applicazione anche ai giudizi pendenti. La disciplina, secondo la Corte dei conti, rischia di compromettere la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, di alterare il giusto processo e di produrre effetti distorsivi sulla tutela dell’erario.
Con una ordinanza destinata a segnare il dibattito sulla responsabilità amministrativa, la Seconda Sezione centrale d’appello della Corte dei conti rimette alla Corte costituzionale la nuova disciplina del “potere riduttivo obbligatorio” introdotta dalla legge n. 1/2026.
Il caso nasce da un giudizio di malpractice sanitaria: una dirigente medica era stata condannata al risarcimento di oltre 957 mila euro per danno erariale derivante da una transazione stipulata dall’azienda ospedaliera dopo gravissime lesioni riportate da una neonata durante il parto. Nel corso dell’appello, la difesa ha invocato lo ius superveniens della legge Foti, chiedendo l’applicazione del nuovo art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, che impone alla Corte dei conti di limitare la condanna entro il 30% del danno accertato e comunque entro il doppio della retribuzione percepita dal dipendente pubblico.
La Sezione d’appello prende atto che il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione retroattiva della riforma ai giudizi pendenti. Proprio questo profilo, però, diventa il centro dell’ordinanza.
Secondo i giudici contabili, il nuovo sistema rischia di svuotare la responsabilità erariale della sua funzione risarcitoria e deterrente. La Corte osserva che il danno residuo resterebbe in larga misura a carico della collettività, con una “socializzazione” della perdita pubblica difficilmente conciliabile con gli artt. 3 e 97 Cost.
L’ordinanza è particolarmente incisiva laddove evidenzia gli effetti sistemici della riforma: il rischio di doppio binario tra giudizio contabile e giudizio civile, la possibile proliferazione di azioni risarcitorie ordinarie promosse dalle amministrazioni per recuperare la parte di danno non coperta dalla condanna erariale, nonché l’alterazione del principio di effettività della tutela dell’erario.
La Corte contesta anche la retroattività della disciplina, ritenuta priva di adeguata giustificazione costituzionale. La “paura della firma”, osservano i giudici, può forse spiegare una disciplina pro futuro, ma non la riduzione della responsabilità per fatti già commessi anni prima.
Di grande rilievo è il richiamo alla sentenza n. 132/2024 della Corte costituzionale sullo “scudo erariale”. Secondo la Sezione centrale, quella decisione aveva ritenuto legittima una limitazione temporanea e straordinaria della responsabilità amministrativa, mentre la riforma del 2026 introduce una riduzione strutturale e generalizzata del danno risarcibile, con effetti permanenti e potenzialmente destabilizzanti per la finanza pubblica.
L’ordinanza apre ora un passaggio cruciale davanti alla Corte costituzionale. Se la Consulta dovesse confermare i dubbi della Sezione d’appello, verrebbe meno il meccanismo che limita drasticamente le condanne erariali nei casi di colpa grave. Se invece la riforma fosse ritenuta legittima, il sistema della responsabilità amministrativa cambierebbe radicalmente: maggiore protezione per dirigenti e funzionari, ma anche riduzione della capacità recuperatoria dell’erario e possibile trasferimento del costo degli illeciti sulla collettività.
Per le pubbliche amministrazioni la posta in gioco è alta: la riduzione automatica delle condanne potrebbe incidere direttamente sui bilanci pubblici e sulla tutela delle risorse finanziarie. Per dirigenti e funzionari pubblici, invece, si profila una ridefinizione profonda dell’equilibrio tra responsabilità e discrezionalità amministrativa.
L’ordinanza n. 10/2026 rappresenta così il primo vero stress test costituzionale della riforma Foti e segna l’avvio di un confronto destinato a ridefinire i confini della responsabilità erariale italiana.
Nicola Pepe Avvocato Contabilista
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