di Antonio Forte

Le norme statali sul reclutamento nei pubblici concorsi, comprese quelle riguardanti la pubblicazione di avvisi per la selezione dei commissari esterni tramite il Portale Unico, hanno carattere suppletivo e cedono il passo di fronte alla potestà regolamentare degli enti locali. In presenza di una disciplina comunale autosufficiente sulla composizione della commissione esaminatrice, non sussiste alcun obbligo di indizione di un avviso pubblico per il reclutamento dei commissari, salvo che non sia espressamente previsto dal regolamento dell’ente.

La sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 3609/2026 ha riformato la decisione del TAR Campania che aveva annullato una procedura concorsuale indetta da un comune campano per l’assunzione di un agente di polizia locale. Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento sui concorsi dell’ente, che rinviava alla legislazione vigente per la composizione della commissione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tale richiamo introducesse l’obbligo inderogabile di pubblicare un avviso pubblico sul Portale Unico per il Reclutamento, applicando l’articolo 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 e l’articolo 35-ter del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che il rinvio opera esclusivamente sotto il profilo dei requisiti soggettivi di professionalità e del numero dei componenti, senza estendersi alle modalità formali di individuazione dei commissari.

I giudici di Palazzo Spada hanno fondato la decisione sul principio di sussidiarietà che governa i rapporti tra fonti statali e autonomia degli enti locali, tutelata dagli articoli 7 e 89 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). Ai sensi dell’articolo 89, comma 4, del TUEL, le disposizioni del d.P.R. n. 487 del 1994 operano in via suppletiva solo in caso di totale assenza di disciplina regolamentare locale o per le parti da essa non normate. Poiché il Comune si era dotato di una regolamentazione compiuta e autonoma, che consentiva la nomina di esperti esterni richiedendo la sola “adeguata e comprovata esperienza professionale specifica” senza imporre alcuna procedura comparativa o avviso pubblico, la nomina diretta tramite scrutinio dei curricula è stata ritenuta pienamente legittima. La sentenza ribadisce inoltre l’ampia discrezionalità tecnica e amministrativa della PA nella scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici, escludendo un dovere di motivazione analitica sulla preferenza di un professionista rispetto a un altro, purché i requisiti di competenza sussistano in concreto.
Antonio Forte – Segretario comunale