(di Antonio Forte)
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del dipendente pubblico, e il successivo ripristino del regime originario, richiedono il consenso bilaterale delle parti espresso in forma scritta. In assenza di un termine di durata specificamente concordato nell’accordo individuale di trasformazione, l’ente pubblico non può disporre unilateralmente il rientro a tempo pieno del lavoratore per motivate esigenze organizzative.
Così afferma il Parere ARAN 37362, afferente alla facoltà della Pubblica Amministrazione di revocare unilateralmente il regime di lavoro a tempo parziale di un dipendente, disponendone il rientro coattivo al tempo pieno a fronte di sopravvenute esigenze organizzative e di servizio. La soluzione della controversia risiede nell’esegesi sistematica della disciplina contrattuale collettiva, oggi trasfusa nelle clausole dell’articolo 53 del CCNL del 23 febbraio 2026. I commi 11 e 12 della richiamata disposizione governano la genesi e l’evoluzione della modificazione oraria del rapporto di lavoro, imperniando l’intero impianto normativo sul principio dell’accordo scritto tra le parti. Il comma 11 sancisce espressamente che il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale si perfeziona unicamente mediante una stipulazione bilaterale integrativa dell’accordo individuale originario. All’interno di tale sede negoziale, ai contraenti è data la mera facoltà di inserire una clausola di durata, volta a predeterminare un termine finale di efficacia del regime di part-time. La formulazione letterale del testo contrattuale, laddove qualifica l’apposizione del termine come eventuale, esclude in radice che la temporaneità del tempo parziale possa presumersi o essere imposta ex post in via autoritativa. Il successivo comma 12 configura il diritto al ripristino del tempo pieno come una prerogativa unilaterale spettante esclusivamente al dipendente, esercitabile di diritto alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, ovvero antecedentemente subordinatamente alla disponibilità del posto in organico. L’ordinamento contrattuale non attribuisce all’amministrazione un analogo ius variandi in aumento della prestazione lavorativa. Di conseguenza, l’ente non può far valere la cessazione del regime a tempo parziale per esigenze organizzative a meno che tale contingenza non fosse stata originariamente codificata come termine finale nell’accordo scritto di trasformazione. La stabilità del part-time concesso a tempo indeterminato rimane quindi protetta da decisioni datoriali unilaterali.
Il provvedimento delimita rigorosamente i poteri datoriali gestori, escludendo che le pur legittime esigenze di efficientamento della tecnostruttura possano sacrificare la stabilità dell’assetto orario concordato con il dipendente.
🔽Il parere ARAN 37362 🔽
Antonio Forte – Segretario comunale