(di Antonio Forte)

I permessi ex Legge n. 104 spettano solo in presenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito. La mera coabitazione non è sufficiente a legittimare il beneficio. In assenza dei requisiti, le somme percepite sono indebite e recuperabili, con esclusione del legittimo affidamento in caso di dichiarazioni non corrette.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026.

La disciplina dei permessi retribuiti prevista dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 riconosce il beneficio ai lavoratori che assistono soggetti con disabilità grave, limitatamente a specifiche categorie: coniuge, convivente di fatto, parenti o affini entro determinati gradi.
La normativa individua requisiti stringenti di parentela o convivenza qualificata.

L’evoluzione giurisprudenziale, in particolare con la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016, ha esteso la tutela ai conviventi more uxorio, senza però includere l’ipotesi della mera coabitazione.

La vicenda all’esame della Suprema Corte trae origine dalla fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992 da parte di una lavoratrice per assistere un familiare non rientrante nei limiti di parentela previsti, trattandosi del cugino del coniuge.
L’INPS ha successivamente disposto la revoca del beneficio, accertando l’assenza dei requisiti normativi e avviando il recupero delle somme erogate. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno confermato la legittimità dell’operato dell’Istituto, escludendo l’estensione del diritto in presenza di mera convivenza.
La controversia è stata poi sottoposta alla Corte di Cassazione per verificare la possibilità di estendere i permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 a soggetti conviventi privi di un vincolo giuridico qualificato.

Nel provvedimento in esame viene analizzata la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 213/2016, che ha incluso i conviventi more uxorio tra i beneficiari. Nella sua disamina, la Corte distingue chiaramente tra convivenza di fatto, fondata su un legame affettivo stabile, e mera coabitazione, ritenuta insufficiente ai fini del riconoscimento del diritto.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 10976/2026, ribadiscono che i permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 richiedono la sussistenza di un rapporto giuridicamente qualificato tra lavoratore e soggetto assistito. In particolare, il beneficio è riconosciuto esclusivamente in presenza di coniugio, unione civile, convivenza di fatto o rapporti di parentela e affinità nei limiti previsti dalla normativa. In tale contesto, viene espressamente escluso che la mera convivenza o coabitazione possa integrare un requisito sufficiente, in assenza di un legame affettivo stabile giuridicamente rilevante. Tale interpretazione si fonda su una lettura restrittiva e sistematica della disciplina, coerente con la ratio della Legge n. 104/1992, che circoscrive la tutela assistenziale all’ambito familiare qualificato, evitando estensioni non previste dal legislatore.
Viene così confermata un’interpretazione rigorosa dei requisiti per l’accesso ai permessi Legge 104, limitandone l’applicazione ai soli rapporti giuridicamente qualificati. La tutela assistenziale non è estensibile alla mera convivenza, in assenza di vincoli riconosciuti dall’ordinamento.

ORDINANZA CASSAZIONE 10976-2026

Antonio Forte – Segretario comunale