(di Antonio Forte)
Il legittimo esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti dell’azienda presuppone il rigoroso rispetto dei limiti della continenza verbale, della verità oggettiva dei fatti e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza degli stessi, con la conseguenza che l’utilizzo di espressioni gravemente disonorevoli e lesive del decoro aziendale su piattaforme social, unitamente alla reiterata inottemperanza a provvedimenti giudiziali di rimozione dei contenuti, integra una condotta di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva per rottura del vincolo fiduciario.
L’ordinanza numero 14165 del 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente che aveva pubblicato reiteratamente su una pagina Facebook post e commenti giudicati diffamatori e lesivi dell’onore della società datrice di lavoro. Il nucleo centrale della pronuncia riguarda il bilanciamento tra la libera manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 della Costituzione, e i doveri di fedeltà e correttezza derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. La Corte ribadisce che la scriminante del diritto di critica richiede una verità che non sia solo putativa ma frutto di un diligente lavoro di ricerca, la quale viene meno qualora i fatti siano accompagnati da maliziose ambiguità, sottintesi o insinuazioni idonee a creare rappresentazioni false della realtà oggettiva. Nel caso di specie, il lavoratore non solo aveva utilizzato espressioni disonorevoli, ma aveva denunciato fatti rimasti privi di dimostrazione riguardanti le condizioni di lavoro, violando così il principio di continenza. Ulteriore elemento di aggravamento della posizione del dipendente è stato individuato nella recidiva e, in particolare, nel mancato adempimento dell’obbligo di rimozione dei post imposto da un’ordinanza cautelare, condotta che ha confermato l’insussistenza di una volontà di ricomporre il legame fiduciario e ha reso proporzionata la massima sanzione espulsiva.
Il provvedimento consolida l’orientamento giurisprudenziale che equipara la diffusione di contenuti sui social network alla diffamazione a mezzo stampa per via della diffusività del mezzo impiegato.
SENTENZA_CASSAZIONE_14165_2026
Antonio Forte – Segretario comunale