(di Antonio Forte)
La detenzione di un dispositivo elettronico acceso, quale uno smartwatch, integra la violazione del divieto di possesso di strumenti di comunicazione esterna, indipendentemente dall’effettiva connessione allo smartphone o dalla prova del suo concreto utilizzo, prevalendo l’esigenza di garanzia della parità di trattamento e del regolare svolgimento delle prove attraverso una tutela preventiva e astratta del bene giuridico protetto.
Così ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la pronuncia numero 07915/2026. La vicenda trae origine dall’esclusione di un concorrente dal concorso per 1.985 allievi finanzieri, sorpreso a indossare uno smartwatch acceso durante la somministrazione dei test attitudinali. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento basandosi sulla presunta impossibilità tecnica del dispositivo di comunicare con l’esterno, essendo lo smartphone associato spento e sigillato. Tuttavia, il Collegio ha respinto tale tesi, sottolineando come la tecnologia attuale renda notoria l’esistenza di dispositivi dotati di eSIM capaci di connessione autonoma alle reti 4G o 5G, rendendo irrilevante lo stato dello smartphone di riferimento. La decisione ribadisce la piena validità delle clausole del bando che impongono lo spegnimento tassativo di ogni apparato di comunicazione, configurando tale obbligo come un onere di diligenza minima esigibile da ogni partecipante. Sotto il profilo procedurale, i magistrati hanno chiarito che l’esclusione formalizzata solo al termine della prova non inficia la validità dell’atto, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione differire l’allontanamento per non arrecare disturbo agli altri candidati. Non si può, inoltre, pretendere che la Sottocommissione svolga accertamenti tecnici analitici sulle specifiche funzionalità di ogni singolo orologio digitale rinvenuto, poiché ciò pregiudicherebbe la speditezza delle operazioni concorsuali; grava sul candidato l’onere di dimostrare, nell’immediatezza dell’accertamento, l’eventuale inidoneità tecnica del dispositivo a trasmettere dati.
Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso che equipara definitivamente lo smartwatch a un comune telefono cellulare ai fini dell’esclusione concorsuale.
Il consiglio pratico per i candidati e i professionisti del settore è quello di considerare ogni dispositivo indossabile dotato di schermo e batteria come potenziale causa di esclusione se non lasciato spento o depositato, evitando ogni interpretazione soggettiva circa l’effettiva capacità di rete del singolo modello posseduto.
Antonio Forte – Segretario comunale