(di Antonio Forte)
La Pubblica Amministrazione non può opporre diniego totale o sostanzialmente limitativo all’accesso agli atti concernenti la liquidazione di incentivi o premi di produttività qualora la base di calcolo sia strutturata secondo un criterio di ripartizione proporzionale e interdipendente dei contributi dell’intero nucleo lavorativo. In tale ipotesi, il dipendente — in quanto destinatario di un effetto economico determinato da valutazione comparativa — possiede un interesse legittimo qualificato, diretto e incidente, non assimilabile alle pretese di controllo ispettivo generalizzato ex art. 22 l. 241/1990.
La Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 621/2026 consolida il principio secondo cui l’accesso costituisce diritto strumentale alla verifica della correttezza della liquidazione, non già esercizio di una prerogativa di controllo diffuso sull’operato amministrativo.
Il ricorso origina dal diniego parziale opposto da un ente locale veneto a una istanza di accesso riguardante la relazione di liquidazione degli incentivi per recupero evasione tributaria riferiti all’esercizio 2024, nonché le schede di conteggio integrali e coefficienti di ripartizione applicati.
L’amministrazione aveva contrastato l’istanza, negando l’ostensione invocando le seguenti motivazioni:
- carenza di nesso funzionale tra il diritto soggettivo della ricorrente e la documentazione richiesta;
- qualificazione dell’istanza come controllo ispettivo generalizzato (esclusione ex art. 22 c. 1 lett. d l. 241/1990);
- trasmissione di soli prospetti parziali contenenti parametri peraltro difformi rispetto al regolamento interno di ente.
Il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando come la struttura stessa dell’incentivo, basata su un fondo comune ripartito tramite coefficienti percentuali tra coordinatori e collaboratori, renda indispensabile la conoscenza della visione d’insieme che interessi tutti gli altri lavoratori destinatari della misura incentivante. Poiché il quantum spettante al singolo è il risultato di una ponderazione che coinvolge l’intero gruppo di lavoro, l’interessato non può limitarsi a visionare i propri dati, ma deve poter ricostruire l’intero iter logico-contabile seguito dall’ente per escludere errori nell’applicazione dei coefficienti.
Il Collegio ha chiarito che l’esigenza di tutela della riservatezza di eventuali controinteressati non può giustificare il diniego, essendo sufficiente il bilanciamento mediante l’oscuramento dei dati identificativi degli altri dipendenti coinvolti.
Il provvedimento consolida il principio per cui la trasparenza amministrativa in ambito retributivo e incentivante deve prevalere sulle clausole di riservatezza quando la determinazione del compenso è frutto di un’attività comparativa tra più dipendenti. Emerge altresì la necessità per le amministrazioni di strutturare i provvedimenti di liquidazione con allegati tecnici chiari e accessibili ai partecipanti, avendo cura di predisporre relazioni di ripartizione che, pur garantendo l’anonimato degli altri lavoratori interessati attraverso forme di mascheratura selettiva dei dati, rendano trasparente il nesso tra l’attività svolta e l’importo erogato.
Antonio Forte – Segretario comunale