(S.F.) La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza 29/2026, esamina un caso che, indubbiamente, accomuna molte pubbliche amministrazioni, alle prese con le incertezze in ordine alla pubblicazione dei dati e agli automatismi connessi.

IL CASO

La questione riguarda la pubblicazione di una determina dirigenziale riguardante la ricerca di personale con mobilità esterna ex art. 30, comma 1 e 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001 per la copertura di un posto di istruttore, pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente”.

In particolare, nel caso di specie, la procedura selettiva era stata attivata da un ente dell’Unione. E a quest’ultima era affidata la gestione del servizio informatico, quindi del sito istituzionale degli enti. L’ Autorità Garante della Privacy, a seguito di una segnalazione, aveva comminato una sanzione, di 20.000  euro, all’Ente che aveva attivato la procedura, poichè nell’atto erano pubblicate le generalità di un soggetto che risultava escluso e una successiva, dello stesso valore, per avere mantenuto l’informazione in un’altra parte del sito, anche dopo la procedura sanzionatoria.

Il Comune provvede al pagamento delle sanzioni ricorrendo al debito fuori bilancio e trasmettendo, conseguentemente, gli atti alla Corte dei Conti che, con le sentenza di cui si tratta, definisce il giudizio di responsabilità attivato nei confronti del direttore del CED.

CONSIDERAZIONI

Probabilmente la pubblicazione avveniva attraverso automatismi informatici che non tenevano conto delle modalità di pubblicazione dei dati previste dalle norme vigenti. Quali ad esempio l’albo pretorio storico o la pubblicazione integrale di ogni provvedimento.

È di particolare rilievo la decisione di sanzionare il funzionario a cui è affidata la gestione informatica delle pubblicazioni, piuttosto che il funzionario che ha inoltrato l’atto. Probabilmente, proprio in conseguenza di automatismi che non tengono conto delle prescrizioni normative.