Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, la competenza al rilascio dell’autorizzazione al subappalto appartiene all’organo della stazione appaltante dotato di poteri gestionali esterni e capacità negoziale. Tale prerogativa è ordinariamente incardinata nella figura dirigenziale, ma può essere legittimamente esercitata dal Responsabile Unico di Progetto qualora lo stesso rivesta la qualifica di dirigente o sia espressamente munito dei poteri necessari per impegnare l’ente nei rapporti con i terzi.
Il parere n. 4181 del 21 aprile 2026 reso dal Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affronta il tema dell’individuazione della soggettività competente a manifestare la volontà della pubblica amministrazione nel procedimento di autorizzazione al subappalto. La questione nasce dall’esegesi dell’articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, il quale subordina la facoltà dell’affidatario di subappaltare parte delle prestazioni alla previa autorizzazione della stazione appaltante, senza tuttavia tipizzare nominativamente la figura fisica o l’ufficio deputato a tale atto. Il Ministero chiarisce che la locuzione generica utilizzata dal legislatore deve essere interpretata alla luce dei principi generali sull’organizzazione amministrativa e sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione tecnica e amministrativa. In questa prospettiva, l’autorizzazione al subappalto non costituisce un mero atto endoprocedimentale di verifica tecnica, bensì un provvedimento a rilevanza esterna che incide sulla fase esecutiva del contratto e sulla configurazione soggettiva dell’apporto operativo nell’appalto. Ne consegue che la competenza primaria risiede nel Dirigente o nel Responsabile del servizio, in quanto organi investiti dei poteri di gestione finanziaria e tecnica, nonché della rappresentanza legale necessaria per impegnare l’ente verso l’esterno. La riflessione ministeriale si sposta poi sulla figura del Responsabile Unico di Progetto, il cui ruolo è stato potenziato dal nuovo Codice verso una funzione di coordinamento e supervisione complessiva. Il parere specifica che la possibilità per il RUP di firmare il provvedimento autorizzatorio non è automatica né connaturata alla funzione di responsabile del progetto in sé, ma è condizionata alla verifica della sua qualifica funzionale o dei poteri delegati. Solo se il RUP coincide con il Dirigente della struttura interessata, la sovrapposizione delle figure risolve in radice il quesito. Qualora invece il RUP non sia un dirigente, egli non potrà procedere al rilascio dell’autorizzazione.