Il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti dell’ente, ex art. 43, d.lgs. n. 267/2000, non consente un accesso indiscriminato e sistematico all’intero protocollo informatico: la richiesta di trasmissione cadenzata e generalizzata di tutte le registrazioni protocollo si pone in contrasto con il principio di proporzionalità e configura un controllo generalizzato sull’attività amministrativa non funzionale all’esercizio del mandato.

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con parere n. 2339 del 23 gennaio 2026, conferma che il diritto di accesso dei consiglieri comunali al protocollo informatico dell’ente, pur amplissimo nella sua portata, incontra limiti di sistema che ne impediscono la trasformazione in uno strumento di vigilanza omnibus sull’intera attività amministrativa. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di protocollo (numero, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto) ma non necessariamente al contenuto integrale dei documenti protocollati, e comunque non in forma massiva e sistematica.

Il principio di proporzionalità impone che la richiesta sia funzionalmente connessa all’esercizio del mandato consiliare: la domanda di trasmissione automatica e periodica dell’intero protocollo, in assenza di uno specifico interesse strumentale all’espletamento delle funzioni elettive, equivale a una ispezione generalizzata sulla macchina amministrativa che l’ordinamento non consente. In particolare, in tema di accesso da remoto, la trasmissione dei dati è ammessa solo se l’ente garantisce adeguata sicurezza informatica; in difetto, l’ente può mettere a disposizione postazioni protette in sede o consegnare i dati su supporto fisico.

Pertanto il rifiuto o la limitazione di richieste massive è legittimo e documentabile richiamando il principio di proporzionalità e la necessità di connessione funzionale con l’esercizio del mandato.