Nelle procedure di affidamento avviate nell’ambito del d.lgs. 36/2023, la mancata allegazione del progetto di assorbimento illustrante le concrete modalità di attuazione della clausola sociale integra una lacuna essenziale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio, in quanto elemento intrinseco e strutturale volto a garantire la stabilità occupazionale e a permettere la verifica della serietà dell’offerta.

È quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2879/2026. La controversia nasce dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per l’omessa produzione del progetto di assorbimento del personale, previsto dal disciplinare come allegato obbligatorio dell’offerta economica. Il Collegio, confermando la decisione di primo grado, evidenzia come il d.lgs. 36/2023 abbia operato un decisivo mutamento di paradigma rispetto alla disciplina previgente. Se in vigenza del d.lgs. 50/2016 l’omessa indicazione delle modalità di riassorbimento poteva essere ricondotta nell’alveo del soccorso istruttorio, l’attuale quadro normativo delineato dal combinato disposto degli articoli 57 e 102 qualifica tali misure a tutela del lavoro come requisiti necessari dell’offerta. La clausola sociale non può dunque risolversi in una mera accettazione astratta o in un impegno formale alla stabilità occupazionale; essa richiede un’esplicazione programmatica che consenta alla stazione appaltante di valutare la congruità e la sostenibilità dell’offerta stessa. Il progetto di assorbimento assume una funzione speculare a quella degli oneri di sicurezza o dei costi della manodopera: pur non essendo oggetto di valutazione premiale in termini di punteggio, costituisce un elemento strutturale dell’offerta economica, la cui assenza determina una lacuna sostanziale e non meramente procedurale. Ne consegue l’inammissibilità del soccorso istruttorio, poiché l’integrazione postuma di un siffatto documento violerebbe il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, traducendosi in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta presentata. Il Consiglio di Stato chiarisce altresì che tale obbligo sussiste indipendentemente dalla volontà dell’operatore di riassorbire integralmente la forza lavoro uscente: anche in caso di assorbimento totale, la stazione appaltante deve poter verificare la plausibilità tecnica e organizzativa dell’impegno assunto.