La configurabilità di un conflitto di interessi richiede la prova di un interesse effettivo la cui soddisfazione pregiudichi l’interesse pubblico funzionalizzato. L’ipotesi della grave inimicizia rileva quale causa di astensione solo qualora sia reciproca, fondata su rapporti personali estranei alle funzioni d’ufficio e supportata da presupposti specifici e documentati, non potendo scaturire da attività svolte nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
L’analisi della sentenza n. 2982 del 15 aprile 2026, resa dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, offre l’occasione per approfondire i confini applicativi dell’istituto del conflitto di interessi nell’ambito dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla figura del Responsabile Unico del Progetto. La vicenda trae origine dalla contestazione mossa da un operatore economico circa la presunta perdita di imparzialità del RUP, il quale, tramite il proprio legale, aveva inviato alla società una comunicazione di diffida. In tale atto, il funzionario contestava condotte ritenute diffamatorie e denigratorie della propria professionalità, riservandosi di intraprendere azioni giudiziali qualora tali comportamenti, legati alle funzioni esercitate nell’Ambito territoriale sociale, fossero proseguiti. Secondo la tesi dell’appellante, tale iniziativa avrebbe cristallizzato un interesse personale contrario a quello dell’impresa, configurando quantomeno un conflitto di interessi potenziale capace di viziare la procedura.
Il Collegio respinge tale ricostruzione partendo dal dato letterale dell’art. 16 del Codice dei contratti pubblici, che recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi. La norma richiede che il soggetto operante nella procedura sia titolare di un interesse finanziario, economico o di altro tipo che possa essere percepito come una minaccia alla sua indipendenza. Fondamentale appare il richiamo al principio della fiducia e alla necessità di preservare la funzionalità dell’azione amministrativa: ne consegue che la minaccia all’imparzialità non può essere presunta, ma deve essere rigorosamente provata da chi la invoca attraverso presupposti specifici e documentati. Il conflitto sussiste solo quando l’interesse personale del funzionario può essere soddisfatto esclusivamente subordinando a esso l’interesse pubblico perseguito.
Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada escludono che la diffida legale integri la fattispecie della grave inimicizia, nozione mutuata dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dall’art. 51 del Codice di procedura civile. La giurisprudenza consolidata, richiamata nella pronuncia, chiarisce che l’inimicizia, per assumere rilievo giuridico, deve presentare caratteri di reciprocità e deve originare da rapporti interpersonali del tutto estranei al servizio e alle vicende procedimentali. Qualora il contrasto sorga proprio a causa dell’esercizio delle pubbliche funzioni, esso non può tradursi automaticamente in un obbligo di astensione, poiché ciò permetterebbe a soggetti privati di condizionare la composizione degli uffici pubblici attraverso condotte provocatorie o denigratorie verso i funzionari. La comunicazione inviata dal RUP è stata correttamente inquadrata come una legittima difesa della propria onorabilità professionale nell’alveo dei rapporti istituzionali con l’ente, priva di quella dimensione di alterità rispetto all’incarico necessaria per inficiare l’indipendenza del decisore amministrativo.