Il conflitto di interessi nelle procedure di affidamento non può essere desunto dal mero espletamento di attività istituzionali pregresse svolte da un commissario nei confronti di un operatore economico. Ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, la minaccia all’imparzialità deve essere provata mediante presupposti specifici e documentati, riferibili a interessi effettivi la cui soddisfazione implichi necessariamente un sacrificio dell’interesse pubblico. È la conclusione a cui giunge il TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, con la sentenza n. 5444/2026.

Nel caso in esame, il ricorrente contestava la nomina di un commissario che, nel periodo 2018-2021, aveva ricoperto il ruolo di direttore operativo in ATAC, intrattenendo costanti rapporti con la società Omnia Servitia (poi risultata aggiudicataria) per la gestione di precedenti appalti antincendio. Secondo la prospettazione del ricorso, tali rapporti avrebbero configurato un conflitto di interessi, almeno di tipo potenziale, tale da minare l’indipendenza della commissione.

Il Collegio ha respinto tale tesi operando una distinzione netta tra interesse personale e attività istituzionale, basandosi sui seguenti punti di analisi:
  • Natura dell’attività: I rapporti invocati dalla ricorrente non riguardavano sfere private o interessi economici personali, bensì l’espletamento di funzioni d’ufficio correlate all’incarico presso la stazione appaltante. Il commissario aveva interagito con l’aggiudicataria esclusivamente in qualità di direttore operativo preposto alla gestione dei contratti.
  • Onere della prova: La sentenza ribadisce che, nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 16, comma 2), la percepita minaccia all’imparzialità non può essere una congettura astratta. Chi invoca il conflitto deve fornire prove documentate di un interesse finanziario, economico o personale diretto o indiretto.
  • Fisiologia dei rapporti: La cura di attività contrattuali con vari operatori di settore da parte di un funzionario pubblico è considerata un’attività fisiologica. Sostenere che tale pregressa interazione professionale generi automaticamente un conflitto significherebbe, di fatto, paralizzare l’attività delle commissioni composte da esperti interni, i quali necessariamente si trovano a gestire rapporti con gli operatori economici del mercato di riferimento.

In conclusione, il TAR Lazio stabilisce che l’imparzialità è garantita se l’attività del commissario è rimasta confinata nel perimetro delle proprie attribuzioni istituzionali, in assenza di prove specifiche circa la maturazione di interessi personali contrastanti con quelli della stazione appaltante.