Non si può sospendere un assessore regionale sulla base del ricorso di un cittadino in quanto, in caso di accoglimento della domanda cautelare, si creerebbe “un pericolo di pregiudizio per il funzionamento della Giunta Regionale, che verrebbe privata del componente nominato all’Assessorato al Governo del Territorio e al Patrimonio.”
È l’importante decisione presa dalla prima sezione del Tar Campania, con ordinanza 01259/2026 il 26 marzo 2026, che ha respinto, compensando le spese, un ricorso presentato da una ex consigliera regionale, secondo la quale l’attuale assessore, nominato lo scorso gennaio, sarebbe stato ineleggibile sulla base del combinato disposto di alcune norme regionali. Veniva richiesta, quindi, la sospensione del decreto di nomina della Giunta, almeno nella parte in cui veniva nominato l’Assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio citando in giudizio sia l’istituzione regionale che l’assessore come persona fisica.
I giudici amministrativi hanno rimandato la discussione al merito fissando, tuttavia, un principio di diritto: l’interesse pubblico si concretizza nell’ avere una Giunta Regionale al completo ed operativa e non quello di sospendere in via cautelare un assessore regionale fino alla discussione nel merito della questione giuridica.
Innanzitutto, il Tar Campania si riserva di decidere “sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo” e nega ci sia un “fumus boni juris” del ricorso in quanto “sembra difettare la legittimazione ad agire della ricorrente, non emergendo una sua posizione differenziata e qualificata né una lesione diretta nei suoi confronti.” Secondo il Tar partenopeo, non sussisterebbe neppure il periculum in mora citato dalla ricorrente. Anzi, la sospensione dell’assessore, a contrario, creerebbe addirittura un danno alla comunità regionale. Da qui l’importante decisione che difficilmente, dati i presupposti, vedrà una decisione contraria alla Regione Campania dopo la discussione nel merito nel merito.