MASSIMA

TAR Campania, Napoli, Sez. IX, 25 febbraio 2026, n. 1358
“Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia di cui all’art. 49, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 opera come limite inviolabile già al secondo affidamento consecutivo allo stesso operatore economico nel medesimo settore di servizi, indipendentemente dalla modalità procedurale adottata. La circostanza che la stazione appaltante abbia espletato una Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA aperta a pluralità di operatori non è idonea a mutare la qualificazione giuridica dell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), con conseguente piena operatività del divieto di riaffidamento al contraente uscente, salvo deroga motivata in modo rafforzato ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 49.”

COMMENTO

Il caso

La sentenza origina da una procedura MEPA indetta da un ente locale campano per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione del parco automezzi, di importo pari a € 38.000,00 oltre IVA — soglia quindi pienamente sub-comunitaria, disciplinata dalla normativa semplificata del Libro I, Parte IV, D.Lgs. 36/2023. L’ente, nell’intento di contemperare semplicità procedurale e massima partecipazione, ha scelto la formula dell’affidamento diretto “temperato”: una RdO aperta a tutti gli operatori iscritti al MEPA per la categoria merceologica di riferimento, con aggiudicazione al prezzo più basso. Il gestore uscente ha presentato la migliore offerta ma è stato escluso in autotutela dall’amministrazione, proprio in applicazione del principio di rotazione. Ne è seguito il ricorso al TAR, fondato su due argomenti di non poco spessore sistematico.

Le tesi del ricorrente (e perché il TAR le respinge)

Prima tesi: il divieto scatta solo dal terzo affidamento. Il ricorrente sosteneva che il termine “consecutivi” nell’art. 49, comma 2 evocasse una serie storica di almeno due precedenti affidamenti, con conseguente inapplicabilità della norma alla seconda attribuzione. Il TAR taglia corto: “la norma è chiara nel prevedere l’impossibilità di affidamento di due contratti consecutivi”. La preposizione “due” va letta come limite massimo della sequenza consentita, non come soglia numerica da raggiungere per attivare il divieto. Un’interpretazione diversa, osserva il Collegio, svuoterebbe la norma di ogni contenuto precettivo nella maggior parte dei casi pratici.

– Chiave di lettura: Il secondo affidamento consecutivo allo stesso operatore è già vietato, non il terzo. La continuità di rapporto non è una prassi neutra ma un’illegittimità procedurale in itinere.

Seconda tesi: la RdO aperta neutralizza la rotazione. Più insidiosa sul piano teorico, questa tesi muoveva dal rilievo che la raccolta di più offerte da parte di tutti gli iscritti alla categoria trasformasse l’affidamento in una procedura sostanzialmente concorrenziale, assimilabile — nella sua logica economica — alle procedure ordinarie, nelle quali la rotazione non opera. Il TAR la smonta sulla base del criterio della lex specialis: la stazione appaltante aveva qualificato espressamente la procedura come affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b); quella qualificazione vincola il regime giuridico applicabile, e il pluralismo delle offerte non modifica la causa negoziale dell’atto.

FONTI: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202506418&nomeFile=202601358_01.xml&subDir=Provvedimenti

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