«Mancano invece specifici interventi volti a potenziare gli strumenti di riscossione coattiva affidati agli enti (ed ai concessionari privati), quali, ad esempio, l’attuazione della già prevista possibilità di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari …» Così scriveva del tutto condivisibilmente ancora il 3 febbraio scorso Stefano Baldoni sul Sole 24 ore.
Infatti dal 2019 con la Legge 160 si è dato un cambio di passo alla riscossione locale, fornendo agli Enti locali e ai concessionari del servizio una serie di efficaci strumenti di lavoro prima mai sperimentati. Tuttavia, come sanno bene gli operatori del settore, per un’azione decisa ed efficace di riscossione delle entrate locali ai Comuni e gli altri enti locali manca tutt’ora lo strumento più potente: l’accesso diretto all’archivio dei dati rapporti finanziari. Ancora oggi infatti l’accesso è consentito non direttamente ma solo avvalendosi dell’ufficiale giudiziario, e solo se l’Ente che procede ha un titolo esecutivo (e con efficacia anche precettiva, come è oggi l’accertamento esecutivo) ex art. 492 bis CPC.
Con la Legge di semplificazione 120 del 2020 gli Enti locali hanno per la verità tirato un sospiro di sollievo perché all’art. 17 bis questa possibilità è stata finalmente prevista. Tuttavia a distanza di quasi sei anni l’anagrafe dei rapporti finanziari è ancora un miraggio perché manca tutt’ora il provvedimento attuativo di tale norma, provvedimento che dovrebbe essere adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Quali le ragioni del ritardo? Mi permetto di fare un’ipotesi: sfiducia nei confronti dei dipendenti degli Enti locali.
Anci, Anutel etc. però hanno spinto da subito per accelerare questo passaggio, che prima o poi dovrebbe arrivare; anzi i soliti ben informati poche settimane fa lo davano ormai imminente.
Tuttavia proprio il 5 febbraio scorso è arrivata, dirompente, l’ordinanza di Cassazione 2510 che, in un procedimento pendente presso la Corte, si è trovata inevitabilmente a prendere atto della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026 secondo la quale il sistema italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotto da Agenzia delle entrate e Guardia di finanza ai fini degli accertamenti fiscali, viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Cassazione ha rimesso la discussione della causa a nuova udienza, ma non è questo il punto. Il fatto rilevante è che della sentenza CEDU tutto il sistema tributario e di riscossione dovrà inevitabilmente prendere atto.
Sia chiaro: stiamo parlando di una casistica differente rispetto a quella prevista all’art. 17 bis L 120/20. Una cosa è consentire l’accesso ai rapporti finanziari per un’esecuzione forzata dopo la definitività di un titolo esecutivo, come dovrebbe essere pacificamente permesso ai Comuni e come già oggi è consentito ai Comuni avvalendosi dell’Ufficiale giudiziario. Un’altra è invece continuare a consentire indagini (molto invasive e praticamente senza limiti) non successivamente all’attività accertativa, ma anzi funzionali all’attività accertativa da parte del personale dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
Purtroppo però è un dato di fatto – sono fatti di cronaca che tutti abbiamo sentito – che proprio questa autonomia, o per meglio dire questa sorta di accesso illimitato ha consentito a dipendenti dell’Agenzia o di appartenenti alla Guardia di finanzia infedeli di abusare delle proprie credenziali. Si sono verificati scandali e danni rilevanti per l’arbitraria diffusione a terzi o addirittura agli organi di stampa dei dati di facoltosi cittadini o personaggi dello spettacolo. Se abusa di tali informazioni addirittura un dipendente statale, che magari è originario di un’altra Regione rispetto a dove opera, come non dubitare dell’impiegato del Comune che possa accedere direttamente ai dati finanziari per esempio del proprio vicino di casa?
Temo insomma, a questo punto, che se neppure Agenzia e Guardia di finanza potranno continuare a fare indagini bancarie in autonomia ma probabilmente solo con autorizzazione specifica da parte della magistratura, allora la possibilità di consentire l’accesso diretto all’anagrafe dei rapporti finanziari per gli Enti locali, che sembrava prossima ad arrivare in porto, tenda invece a riprendere il largo.