Con la sentenza n. 4684/2026, la sezione lavoro della Corte di Cassazione censura il comportamento di un dirigente che, mediante la propria condotta omissiva, ha consentito la realizzazione di operazioni, configurabili come reato, che hanno arrecato pregiudizio alla propria amministrazione.

Il caso riguarda un dipendente che, pur essendo stato assolto dall’accusa di concorso nel reato di peculato, viene licenziato poichè il comportamento adottato, consistente nell’aver deliberatamente tralasciato, nella veste di dirigente dell’Ufficio deputato al controllo e alla vigilanza sulla gestione,  di esercitare qualsiasi forma di controllo e vigilanza volta ad impedire la commissione dei reati, per cui tutti i concorrenti risultano indagati”, mentre la seconda consisteva nel comportamento meramente omertoso e di copertura dei colleghi e del direttore generale, di cui il ricorrente avrebbe mostrato “di conoscere le manovre occulte ed illecite, per le quali non mostrava nessuna sorpresa o indignazione alcuna”.

Già in prima istanza la Corte territoriale aveva rilevato che la contestazione disciplinare non era afferente specificamente alla commissione di un reato, come emergente dalle indagini penali, bensì alla condotta fattuale di natura omissiva indipendentemente dalle sue connotazioni penali, tale da comportare una violazione evidente dei doveri di lealtà e fedeltà propri del lavoro dipendente.

Tale condotta è stata ritenuta idonea a recidere il vincolo fiduciario e pertanto a giustificare la sanzione del licenziamento disciplinare

SF