La sentenza 42/2026 della Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, è meritevole di segnalazione per la nettezza con cui riafferma un principio di forte impatto pratico: in materia di responsabilità amministrativa, fuori dai casi di occultamento doloso, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il fatto dannoso si è perfezionato ed è divenuto obiettivamente conoscibile, non da quando la Procura contabile o l’amministrazione ne abbiano acquisito effettiva contezza. La pronuncia, che riforma integralmente la decisione di primo grado, riguarda una serie di spese sostenute dall’ente pubblico tra il 2008 e il 2013, ritenute non coerenti con le finalità istituzionali, e conclude per la prescrizione dell’azione erariale nei confronti sia del Presidente sia dei revisori.

Il Collegio valorizza in modo decisivo la modifica introdotta dalla l. 7 gennaio 2026, n. 1, letta come disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti, nella parte in cui chiarisce che il termine decorre dalla data del fatto dannoso indipendentemente dal momento della sua successiva emersione istruttoria. Ne deriva il rigetto della tesi che faceva coincidere l’inizio della prescrizione con la relazione della Guardia di finanza del 2016 o, comunque, con la piena scoperta del danno da parte della Procura. La Corte osserva invece che il pregiudizio era già esteriormente percepibile al momento dei pagamenti, quanto alle condotte attive del Presidente, e al più tardi con l’esame dei bilanci e dei rendiconti, quanto alla posizione dei revisori, cui competeva il controllo sulla regolarità della gestione.

La novella non ha inciso sulla regola generale dell’art. 2935 c.c. e lo dimostra la decisione di rilievo sistematico perché sottrae il decorso della prescrizione alle variabili dell’attività investigativa e lo ancora a un criterio oggettivo di conoscibilità, più coerente con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici. Il messaggio è chiaro: la tardiva emersione istruttoria del danno non può tradursi, in assenza di dolo occultatore, in un’indebita dilatazione del potere di azione della Procura contabile. Si tratta di un approdo destinato a incidere sensibilmente sul contenzioso futuro, imponendo una verifica più rigorosa della tempestività dell’azione già nella fase introduttiva del giudizio.

Avv. Nicola Pepe