La riattivazione di una sede farmaceutica vacante non lede la posizione giuridica dei titolari delle sedi limitrofe, configurandosi come un interesse di mero fatto volto alla conservazione del bacino di utenza. Tale posizione non è qualificata dall’ordinamento poiché la copertura della sede mira al ripristino del servizio pubblico a tutela degli utenti, restando, l’eventuale pregiudizio commerciale, una mera conseguenza indiretta di atti istitutivi della pianta organica non tempestivamente impugnati.

Lo afferma la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827/2026. La vicenda trae origine dal ricorso proposto da alcuni titolari di farmacie presenti sul territorio di un comune sardo contro l’assegnazione e l’autorizzazione all’esercizio di una sede farmaceutica, dismessa da anni, avvenuta in esito a un concorso straordinario indetto dalla Regione Sardegna. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, un pregiudizio commerciale indiretto derivante dalla riattivazione della sede interessata dal provvedimento impugnato. Il Collegio di Palazzo Spada, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve essere caratterizzato dalla personalità, dall’attualità della lesione e dal vantaggio concreto ottenibile. Nella fattispecie, l’attivazione di una sede già istituita in pianta organica sin dal 2011 non incide su una posizione giuridica qualificata dei farmacisti vicini. Lo sviamento di clientela e la riduzione dei profitti, lamentati dai ricorrenti, costituiscono dei meri pregiudizi di fatto, non essendo le norme sulla localizzazione delle sedi dirette a garantire una rendita di posizione ai titolari, bensì l’efficacia del servizio per la popolazione.  Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati sarebbe stato apprezzabile giuridicamente solo se dedotto tempestivamente contro gli atti istitutivi della sede, modificativi della perimetrazione delle zone di competenza. L’assegnazione della sede a un nuovo vincitore rappresenta, invece, lo strumento per ripristinare la corretta gestione del servizio in un’area precedentemente sprovvista. Ne consegue che la contestazione dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario si risolve in una sollecitazione a un controllo astratto di legittimità dell’azione amministrativa, inammissibile in quanto privo di connessione con un bene della vita sostanziale.

Parimenti irrilevanti sono state ritenute le congetture su una futura soppressione della sede per calo demografico, non potendo, il ricorso giurisdizionale, sostituirsi agli apprezzamenti discrezionali dell’amministrazione comunale in sede di revisione periodica della pianta organica.