La tutela del whistleblower prevista dall’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 non costituisce un’esimente generalizzata per ogni violazione disciplinare commessa dal dipendente, operando esclusivamente per le condotte funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito e richiedendo, quindi, un rigoroso nesso di causalità tra la segnalazione effettuata e la misura ritorsiva.
È quanto afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5452/2026 che dà evidenza del preciso perimetro applicativo delle tutele apprestate per il dipendente pubblico che segnala illeciti, chiarendo la distinzione tra la legittima protezione dalle ritorsioni e il tentativo di strumentalizzare l’istituto del whistleblowing per neutralizzare sanzioni derivanti da mancanze disciplinari autonome e del tutto distinte dagli eventi segnalati.
La vicenda trae origine dal ricorso di un medico veterinario sanzionato con la sospensione dal servizio per allontanamenti arbitrari e violazione delle disposizioni sul conflitto di interessi. Il ricorrente invocava l’esimente di cui all’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l’azione disciplinare fosse una reazione ritorsiva alla denuncia da lui sporta contro il proprio superiore gerarchico. La Suprema Corte, pur ribadendo che la normativa prevista dal citato istituto giuridico è finalizzata a salvaguardare il lavoratore da pregiudizi direttamente o indirettamente provocati dalla segnalazione effettuata, ricorda che essa non può trasformarsi in una forma impropria e assoluta di immunità per condotte illecite del dipendente estranee all’oggetto della denuncia stessa. Sotto il profilo del nesso causale, l’ordinanza n. 5452/2026 evidenzia l’assenza di qualsivoglia collegamento logico-giuridico tra gli esposti-denuncia presentati dal lavoratore e i fatti contestatigli in sede disciplinare. I giudici rappresentano che, affinché operi la nullità della sanzione ritorsiva, è necessario che l’atto datoriale sia la conseguenza diretta dell’attività di segnalazione, mentre restano pienamente sanzionabili i comportamenti che, per quanto rilevati temporalmente dopo la denuncia, mantengono una loro valenza disciplinare intrinseca, autonoma e indipendente. La Corte precisa, inoltre, che la clausola di esonero può potenzialmente estendersi anche a condotte che, sebbene autonomamente rilevanti, risultino comunque funzionalmente correlate alla denuncia dell’illecito, ipotesi, quest’ultima, non riscontrata nel caso di specie laddove le violazioni del dipendente apparivano come semplici inadempimenti ai doveri d’ufficio.
Si conferma, dunque, la centralità del principio di autonomia dell’azione disciplinare rispetto alle dinamiche di contrasto interno, garantendo che l’istituto del whistleblowing rimanga un presidio di legalità e tutela del segnalante, senza però trasformarsi in uno scudo improprio volto all’elusione dei propri obblighi contrattuali.